L’AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DEL GOVERNO.
L’APPROVAZIONE DEI DECRETI DI LEGGE.
Il controllo presidenziale si esplica anche sull’iniziativa legislativa del Governo, nella forma dell’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge (art. 87, 4° co.(1)): la funzione di controllo resta segnata dal carattere introduttivo dell’atto cui si rivolge, destinato a subire il vaglio e l’elaborazione del procedimento parlamentare, e quindi è diretta a rilevare la presenza eventuale di vizi di tale gravità da rendere sconsigliabile o addirittura costituzionalmente insostenibile la stessa instaurazione del procedimento legislativo del Governo.
Secondo lo schema comune alle altre attribuzioni connesse alle funzioni governative in campo normativo, anche questo controllo si eserciterĂ , ove occorra, nella forma di richiesta di riesame, e solo nelle ipotesi eccezionali, di attentato alla Costituzione o alto tradimento, nella forma del veto assoluto(2).
L’autorizzazione dei disegni di legge governativa consente in ogni caso al Presidente della Repubblica di acquisire una conoscenza preventiva e sistematica di tutti i disegni di legge del Governo, necessaria perché egli possa esercitare il proprio magistero di consiglio e garanzia non solo nei confronti del Governo, ma anche del Parlamento.
A differenza di quanto avveniva sotto il vigore dell’art. 10 dello Statuto, quando il Re partecipava direttamente alla funzione di iniziativa legislativa, mediante il potere di «preposizione» delle leggi (cui si aggiunse la consuetudine consistente nell’accompagnare ogni progetto legislativo del Governo con un decreto reale di autorizzazione al Ministro proponente.(3)), al P. d. R. spetta esclusivamente, sulla base dell’art. 87, co. 4°, l’autorizzazione degli atti di iniziativa governativa, la titolarità dei quali rimane attribuita in modo tassativo al Governo ex art. 71 Cost..
Nei lavori preparatori si sottolineò il carattere formale del provvedimento presidenziale di autorizzazione, il quale, si diceva, sarebbe stato esercitato dal C. d. S. nell’ambito dei rapporti interni tra P. d. R. e Governo e avrebbe avuto per oggetto essenzialmente le deficienze formali dell’atto(4).
Sebbene l’atto di iniziativa legislativa generalmente definito «governativo» o «ministeriale» e quindi attribuito direttamente alla determinazione dell’esecutivo, la dottrina prevalente ritiene, però, che la partecipazione del P.d.R. debba necessariamente comprendere un qualche sindacato sull’atto da autorizzare, perché altrimenti l’istituto in oggetto si ridurrebbe a semplice residuo storico(5).
Tale sindacato è configurato come attività di controllo che può concludersi con la richiesta di riesame del provvedimento governativo.
Siffatto controllo dovrebbe accertare l’esistenza di eventuali attentati alla Costituzione(6) o verificare l’intera legittimità costituzionale dell’atto, oppure, secondo altre interpretazioni, estendersi al merito costituzionale(7), o, addirittura, alla conformità dell’atto al programma governativo.
L’autorizzazione presidenziale si tradurrebbe normalmente in veto sospensivo spesso manifestato in forma riservata, tendente ad accettare l’esistenza di vizi così gravi da ritenere che il Parlamento non debba neppure prendere visione l’iniziativa governativa: tali vizi potrebbero concernere sia la legittimità che il merito costituzionale a conferma dei margini di libera valutazione a disposizione del P. d. R..
L’effetto del sindacato presidenziale sarebbe normalmente quello di chiedere al Governo il solo riesame della proposta legislativa, fatta eccezione, secondo una autorevole opinione dottrinale, per le ipotesi di attentato alla Costituzione o di mancanza di requisito formale essenziale(8).
Infine va notato che parte della dottrina attribuisce al potere presidenziale in oggetto un valore prevalentemente pratico e politico, rilevando che il P. d. R. acquista così la preventiva e sistematica conoscenza di tutti i disegni di legge del Governo, potendo svolgere efficace e costante opera di consiglio nei confronti dell’esecutivo.
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Salvatore Dott. Carlone
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1 Guiglia, L’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi Torino 1991
2 Accanto alla sanzione regia si pone il veto legislativo. Il veto è lo strumento con il quale i Presidenti della Repubblica, almeno in via di principio, partecipano all'attività legislativa. Infatti, tale istituto è maggiormente conciliabile con una forma repubblicana, visto che non implica la diretta partecipazione del Capo dello Stato al processo legislativo; la legge esiste ed è perfetta indipendentemente dalla sua volontà che può solamente esplicarsi in una seconda fase, nella fase cioè della promulgazione, prima di effettuare la quale può essere opposto il veto. Il veto quindi si manifesta in un momento successivo rispetto alla formazione della legge, ponendosi come strumento formale di condizionamento da parte del Capo dello Stato rispetto al Parlamento.
3 Miceli, Principi Diritto Costituzionale, p. 576
4 Mortati, Istituzioni di Diritto Pubblico, p. 732
5 Valentini, Gli atti del P. d. R., p. 65
6 Guarino, Riv. Trim. 56
7 Barile, Istituzioni di diritto pubblico, p. 266
8 Cuocolo, Saggio sull’iniziativa legislativa, p. 51
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