Procedure, ruoli e competenze per l’attuazione delle misure da realizzare
Per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che le stesse attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e condizioni inadatte, il datore di lavoro segue le seguenti misure tecniche e organizzative visto l’Articolo 70 Capo I del Titolo III del D.Lgs. n.81
1- Istallazione e uso conforme alle istruzioni d’uso
2- Manutenzione idonea alla conservazione dei Requisiti di Sicurezza nel tempo, con istruzioni d’uso e libretto di manutenzione
3- Aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
4- Riserva l’uso delle attrezzature di lavoro solo ai lavoratori che hanno ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati; operazioni che vanno ripetute nel caso di cambio funzione della macchina
5- Prevede, per le attrezzature che ne necessitano, controlli periodici 1 volta all’anno , e controlli straordinari ogni qual volta l’attrezzatura di lavoro subisca conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza.
La prima di tali verifiche viene effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, al decorso di cui il datore di lavoro si rivolge alle ASL o altri soggetti nel caso in cui le ASL non provvedono alle verifiche entro 30 giorni. Le verifiche seguenti sono effettuate sempre dalle ASL o altri soggetti pubblici o privati di cui si avvalgono le ASL o l’ISPESL.
6- Visto l’Articolo 73 del D.Lgs.n 81 il datore di lavoro provvede, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, informazione, formazione e addestramento adeguati su: condizioni d’impiego delle attrezzature e situazioni anomale prevedibili.
Il datore di lavoro provvede anche a informare i lavoratori sui rischi che corrono durante l’uso delle attrezzature di lavoro, e sulle attrezzature di lavoro circostanti, anche se non le usa direttamente.
Per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e per impedire che gli stessi dispositivi possano essere utilizzati in modo scorretto, il datore di lavoro segue le seguenti misure tecniche e organizzative visto l’Articolo 77 del Capo II del Titolo III del D.Lgs. n.81:
1- Individua le condizioni in cui il DPI deve essere usato, in base a: entità del rischio, caratteristica di ciascun posto di lavoro, prestazione di ciascun DPI, frequenza dell’esposizione al rischio.
2- Mantiene in efficienza i DPI, assicurandone le condizioni d’igiene
3- Provvede affinché i DPI siano utilizzati per gli usi previsti
4- Destina ogni DPI ad uso personale e, nel caso in cui lo stesso DPI venga usato da più persone, prende misure adeguate affinché non ci siano problemi di tipo igienico sanitario per chi li usa.
5- Informa preliminarmente all’uso sui rischi dai quali protegge il DPI fornito.
6- Si assicura che il lavoratore riceva un adeguata formazione e uno specifico addestramento sull’uso corretto e sull’utilizzo pratico del DPI.
L’addestramento è OBBLIGATORIO per DPI di terza categoria (vd D.M. n.475) e DPI per protezione dell’udito.
Affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica, connessa all’uso di materiali, apparecchiature e impianti elettrici (per esempio contatti elettrici diretti e indiretti, innesco di incendi e esplosioni, fulminazione diretta e indiretta e sovratensioni) il datore di lavoro prende le seguenti misure tecniche e organizzative necessarie a ridurre o eliminare ove possibile il rischio visto l’Articolo 80 del Capo III del Titolo III del D.Lgs. n.81:
1- Individua DPI collettivi ed individuali necessari a condurre in sicurezza il lavoro.
2- Predispone procedure d’uso e manutenzione atte a garantire nel tempo l’efficienza della sicurezza raggiunta con l’uso delle precedenti misure.
3- Controlla che tutti i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici siano progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, ovvero se seguono le norme tecniche.
4- Vieta l’esecuzione di lavori sottotensione, può consentirli solo se le tensioni di utilizzo sono tensioni di sicurezza.
5- Vieta l’esecuzione di lavori in prossimità di parti attive.
6- Provvede affinché edifici, impianti, attrezzature e strutture siano protetti da fulmini con l’utilizzo di sistemi di protezione (realizzati seguendo le norme tecniche).
7- Per quanto riguarda Verifiche e Controlli provvede affinché impianti elettrici e impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e secondo la normativa vigente per la verifica dello stato di conservazione e di efficienza, tutto ai fini della sicurezza seguendo le disposizioni del D. del P.R. n.462 del 22 ottobre 2001.
L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto disposizione dall’autorità di vigilanza.
Per quanto riguarda la Movimentazione Manuale dei Carichi il datore di lavoro adotta misure organizzative necessarie con l’uso di mezzi appropriati, per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Nel caso in cui non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure organizzative necessarie, ricorrendo a mezzi appropriati e fornendo ai lavoratori i mezzi adeguati, con lo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi, tenendo in considerazione l’Allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81:
1- Organizza i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale dei carichi venga effettuata in condizioni di sicurezza e salute.
2- Valuta le condizioni di sicurezza e di salute connesse alla movimentazione manuale dei carichi.
3- Evita o riduce i rischi, in particolare le patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, considerando le caratteristiche del carico (può risultare troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, essere in equilibrio instabile, il contenuto può spostarsi), i fattori individuali di rischio (quali inidoneità fisica, indumenti inadeguati indossati dall’operatore, scarsa formazione o addestramento), le caratteristiche dell’ambiente di lavoro (evita pavimenti instabili e scivolosi, temperature, umidità e ventilazioni inadeguate), delle esigenze connesse all’attività (sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale, pause troppo brevi, ritmo del processo che non può essere regolato dall’operatore), sforzo fisico richiesto (può essere eccessivo, essere compiuto in posizione instabile o con la torsione del corpo, può comportare un brusco movimento del carico).
4- Sottopone i lavoratori a Sorveglianza Sanitaria secondo l’Articolo 41 e dell’Allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81
5- Seguendo l’Allegato XXXIII il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazione relative al peso e alle caratteristiche del carico, formazione sui rischi lavorativi e sulla corretta esecuzione della movimentazione manuale del carico e addestramento sulle corrette manovre adeguati.
Per gli Agenti Fisici il datore di lavoro effettua una valutazione dei rischi nella quale precisa le misure di prevenzione e protezione adottate.
La valutazione dei rischi segue l’Articolo 28, in essa vi possono essere le giustificazioni per i rischi che non necessitano valutazione dettagliata.
Per eliminare o ridurre questo tipo di rischi il datore di lavoro segue le disposizioni dell’Articolo 182 e successivi relativi allo stesso Capo I del Titolo VIII:
1- La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi di prevenzione del D.Lgs.n.81
2- Il lavoratore non deve essere esposto ai valori superiori dei limiti di esposizione definiti nei Capi II, III, IV e V del Titolo VIII del D.Lgs. n.81. Nel caso in cui si superano i valori limite di esposizione, il datore di lavoro predispone subito misure per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individuando le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adopera misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento del valore limite di esposizione.
3- Adatta le misure precedenti a lavoratori particolarmente sensibili al rischio, donne in stato di gravidanza e bambini con età inferiore ai 18 anni.
4- Seguendo gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n.81 provvede a informare e formare i lavoratori e i loro rappresentanti per quanto riguarda i risultati della valutazione dei rischi con particolare attenzione:
- misure applicate per l’esposizione ad agenti fisici
- entità e significato di valore limite d’esposizione e valore di azione.
pone attenzione anche ai rischi associati:
- a valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione al singolo agente fisico
- a come individuare e segnalare effetti dannosi alla salute dovute all’esposizione al determinato agente fisico
- ai casi in cui il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria, e definisce gli obiettivi di tale sorveglianza
- alle procedure sicure per ridurre al minimo i rischi dovuti all’esposizione del determinato agente fisico
- all’uso corretto dei DPI, indicazioni e controindicazioni relative all’uso scorretto.
5- La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici segue l’Articolo 41 del D.Lgs.n.81 effettuata dal medico competente secondo le modalità della stessa legge, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro tramite il servizio di prevenzione e protezione.
Nel caso in cui viene rilevato un lavoratore che ha riscontrato notevoli danni per la sua salute, il medico competente provvede a informare lo stesso e il datore di lavoro (rispettando il segreto professionale).
In questo caso il datore di lavoro provvede:
- a ripetere la valutazione dei rischi
- a rivedere le misure protettive atte a ridurre o eliminare, ove possibile, i rischi.
- sentire il parere del medico competente per le nuove misure da attuare per ridurre e eliminare, ove possibile, il rischio.
I risultati della sorveglianza sanitaria sono riportati dal medico competente in una cartella sanitaria e di rischio in cui troviamo anche valori di esposizione individuali.
Per ridurre al minimo o eliminare i rischi dovuti all’uso delle macchine il datore di lavoro segue le misure di prevenzione e protezione definite nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996:
1- Eliminare e ridurre i rischi nel miglior modo possibile.
2- Usare misure di protezione per i rischi che non possono essere eliminati.
3- Informare gli utilizzatori su tutti i rischi residui, su tutto ciò che non può essere eliminato.
4- Ove necessario provvedere ad una formazione ed un addestramento adeguati.
5- Ove necessario prevedere un DPI.
6- La macchina deve essere progettata e costruita affinché sia difficile l’uso anomalo della macchina, se ciò comporta un rischio.
7- Si deve cercare di limitare al minimo il disagio, la fatica e lo stress dell’operatore, cercando di progettare la macchina completamente automatica.
8- La macchina deve essere fornita delle attrezzature e degli accessori essenziali per eseguire la manutenzione e usare senza alcun rischio la macchina.
9- Materiali e prodotti che compongono la macchina non devono portare a rischi.
10- Se prevedo ingresso e uscita fluido devo evitare travaso insicuro.
11- Prevedo altre misure per quanto riguarda illuminazione, vita della macchina, comandi, avviamento e arresto.
Redatta da Pasquale Gelsomino
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE
A.A. 2009/2010
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
Esercitazione di
SICUREZZA DEL LAVORO E DIFESA AMBIENTALE 1-2
Lavoro d'Anno di una cava di marmo di Carrara
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Caricamento dei blocchi e trasporto blocchi con camion
Normativa di salute e sicurezza
Misure di prevenzione e protezione
Programma delle misure di sicurezza