DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
Capitolo II
La nuova disciplina del diritto di interpello
Il procedimento di istruttoria
Un’importante novità del decreto di cui il diritto d’interpello, consiste nella regolamentazione di una nuova regolarizzazione disciplinata sia dal decreto che dal provvedimento.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2014, prot.n.27, sono state definite le modalità di presentazione delle istanze di interpello alla stessa Agenzia e “cioè quelli aventi ad oggetto i c.d. tributi erariali”[1]. Le istanze di interpello devono essere dunque redatte in forma libera e non sono soggettate all’imposta di bollo (Corriere Tributario 22/2016 pag. 1708).
Esse devono essere presentate all’ufficio competente mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento presentazione per via telematica attraverso la PEC (posta elettronica certificata di cui al D.P.R 11 febbraio 2005, n.68, trasmettendo l’istanza agli indirizzi PEC individuati), anche attraverso la posta elettronica ordinaria (per quei contribuenti che non sono residenti e che non hanno nominato un domiciliatario nel territorio dello Stato italiano) e trasmissione con un servizio telematico in rete dell’Agenzia delle Entrate disciplinato dall’art.64 comma 2, del D.lgs.7 marzo 2005,n.82 recante il CAD, cioè Codice dell’Amministrazione Digitale, accedendo l’utilizzo della CIE (Carta di identità Elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e le credenziali SPID (Sistema Pubblico per l’Identità Digitale).
Le istanze devono essere presentate[2], per i tributi erariali, alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante; alla Direzione Regionale in caso dei tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione ad atti non aventi natura
traslativa, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e le questioni interpretative riguardando la materia catastale; alla Divisione Contribuenti in caso degli interpelli che presentano istanza ma non sono residenti nel territorio dello Stato italiano, dai soggetti che hanno un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici a rilevanza nazionale. La deroga alla generale competenza regionale per la trattazione delle istanze, a carattere transitorio, si applica per le istanze di interpello anti-abuso che sono state presentate fino al 31 dicembre 2017, al fine di garantire uniformità prevista nell’articolo 10 bis dello Statuto, presentate alla Direzione Centrale Normativa[3].
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la comunicazione telematica, sarà pubblicata la comunicazione relativa alla possibilità di “presentare le istanze di interpello utilizzando il servizio telematico erogato in rete”, come presente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 1 aprile 2016. La facoltà di attivare la procedura appartiene all’amministrazione, ma non per effetto del mero riscontro della carenza, bensì nelle ipotesi in 18 cui la mancanza dei dati impedisce la possibilità di istruire l’istanza e di avere una risposta in merito[4]. A seguito della ricezione dell’invito si dovrebbe attivare la procedura che consente di sanare l’istanza presentata nel termine previsto, pena inammissibilità dell’interpello presentato davanti all’Agenzia delle Entrate.
L’ufficio competente deve, entro trenta giorni della ricezione dell’istanza, invitare il contribuente a sanarla, indicando i dati mancanti; poi sarà l’onere del contribuente ad integrare i dati mancanti ovvero sanare l’istanza entro il termine di trenta giorni della ricezione dell’invito[5].
Quando la regolarizzazione avviene nei termini previsti, i termini per la risposta decorrono dalla consegna o ricezione non dell’istanza originaria, ma di quella che è stata regolarizzata. Se per caso mancano ancora dei dati, rimane sempre la facoltà dell’Amministrazione Finanziaria di richiedere nuovamente i dati di cui all’articolo 3 (dopo il termine di trenta giorni). Se invece la procedura viene attivata dal contribuente, dopo il termine di trenta giorni l’istanza si presume inammissibile.
Le modalità di consegna dell’istanza in questo caso sanata, integrata con i documenti mancanti, risultano essere le medesime della presentazione dell’interpello[6]. Le istanze dei contribuenti diversi dai soggetti non residenti privi “di un domiciliatario nel territorio dello Stato presentate mediante la posta elettronica libera ai suddetti indirizzi vengono considerate come “non presentate “non producendo quindi nessuno degli effetti tipici degli interpelli,” come presente nella circolare n.9/E del 1 aprile 2016. Le istanze si considerano inammissibili se sono prive dei dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante, se non sussistono condizioni di obbiettiva incertezza, questo nel caso in cui l’Amministrazione ha già fornito la soluzione per fattispecie mediante atti pubblicati, ai sensi dell’art.5, comma 2 dello Statuto, anche sotto forma di circolari e risoluzioni[7].
Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Facolta’ Di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO
IL DIRITTO D’INTERPELLO
Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
Anno accademico 2020/2021
[1] come presente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 1 aprile 2016
[2] come presente nell’art.2 del provv. Agenzia delle Entrate 04.01.2016 n.27 e provv. Agenzia delle Entrate 01.03.2018 n.47688
[3] Cfr circolare 9/E del 1 aprile 2016 e il fisco 23/2016 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce
[4] Cfr Circolare n.9/E del 1 aprile 2016 p.34
[5] Cfr Provvedimento n.27 del 4 gennaio 2016
[6] cfr circolare n.9/E DEL 1 aprile 2016, in quanto previsto consegna a mano, raccomandata a/r , PEC o posta libera per i soli contribuenti cui ne è consentito l’uso.
[7] Come presente nel Corriere Tributario 22/2016 pag. 1708, “Statuto del contribuente ” - Circ. 1 aprile 2016 n.9/E.O. La suddetta prescrizione è rafforzata dal comma 6 dell’art.11 dello Statuto. La pubblicazione delle risposte anche tramite una circolare, dovrebbe essere eseguita nel momento in cui un numero elevato di contribuenti ha presentato istanze aventi ad oggetto la medesima questione, nei casi di norme di recente pubblicazione per le quali non ci sono dei chiarimenti ufficiali, nei casi in cui si segnalano comportamenti difformi degli Uffici o nel caso in cui si ritiene che la risposta sia di interesse generale, collettivo. La risposta viene data anche ai singoli contribuenti, e nel caso dei soggetti diversi la pubblicazione della risposta non “preclude un attività fi natura impositiva, ma sana eventuali sanzioni ” (art.10 , comma 2, Dello Statuto) come presente nel Corriere Tributario 22/2016 pag.1709.