Premessa
Nell’ordinamento romano la patria potestas è assoluta e perenne: cessa o per la morte del pater o per un suo atto volontario, con il quale rinuncia direttamente o indirettamente al potere sul filius, o se il filius viene chiamato a ricoprire determinate cariche, ritenute incompatibili con la qualità di cittadini alieni iuris, a causa di ragioni religiose o politiche.
La patria potestas non viene mai meno per il raggiungimento di una maggiore età, e dura fintantoché il pater familias non muore, fatto dal quale nasceranno tanti nuovi pater familias quanti sono i figli che riceveranno in potestà i propri discendenti.
La morte del pater
A differenza di quanto avviene oggi che si estingue al raggiungimento della maggiore età, la patria potestas si estingueva solo alla morte del capostipite, momento in cui la familia si scinde in tante piccole famiglie e i figli, fino ad allora sotto la potestà del pater originario, diventano a loro volta pater familias del proprio gruppo o, come succedeva soprattutto in epoca più antica, tutti i figli rimanevano uniti in consortium ercto non cito , una sorta di società familiare. Se muore l’avo i nipoti diventano sui iuris solo se il proprio padre sia premorto all’avo.
Importante è anche la posizione della donna in manu al momento in cui viene a mancare il pater familias in quanto, come si sa, la donna in manu nella famiglia del marito è loco filiae: la moglie del pater che viene a mancare diventa sui iuris; la moglie del figlio del pater, che viene a mancare, passa in manu mariti; la moglie del nipote passa in manum del padre del rispettivo marito se quest’ultimo non è già sui iuris.*
- Salvatore Terranova - Noto
* Cfr. Serrao F., “Diritto privato ecc….”, op. cit. p. 213 e ss.