La capitis deminutio
La patria potestas poteva estinguersi anche a causa di tre tipi di capitis deminutiones del pater o dei filii familias, salva la reintegrazione in caso di postliminium* , ossia con il venir meno dello status personae** , inteso non come soggetto singolo, bensì riferito al gruppo di persone dal quale il soggetto stesso esce, gruppo familiare che viene deminuita di un caput.
La capitis deminutio era di tre specie:
- maxima, quando una persona perdeva la libertà diventando schiavo, privo di qualsiasi capacità giuridica, per effetto della prigionia di guerra, secondo alla quale Gaio afferma che determina una quiescenza della patria potestas perché il padre, tornando dalla prigionia, riacquista il suo status;
- media, quando il soggetto esce per volontà del padre dai cives , diventando latino o peregrino: è la perdita della cittadinanza da parte del pater e fa venire meno la potestà perché lo straniero non la può esercitare su cittadini romani. In questo caso l’ estinzione della patria potestas è paragonabile ad una rinuncia alla stessa, perché il divenire cittadino di un’altra città per il figlio è dipeso dalla volontà del pater*** ;
- minima, dovuta ad ogni mutamento della posizione familiare del soggetto, non necessariamente in peius**** , che lo rende estraneo alla famiglia originaria di appartenenza: è l’effetto dell’adrogatio che fa estinguere la potestas del pater adrogatus e la fa acquistare all’adrogator.
- Salvatore Terranova - Noto
*Il postliminium era il diritto di riacquistare lo status libertatis, con il verificarsi di determinate situazioni, e il riacquisto di conseguenza di tutti i diritti e gli obblighi dei cittadini, così quando il pater o il filius diventano prigionieri di guerra la patria potestas viene sospesa, riprendendo i suoi pieni nel momento in cui lo status di prigioniero cessa.
**Lo status personae, per il quale era necessario che l’individuo fosse 1) libero, 2) cittadino romano e 3) pater famiglia, era conditio sine qua non per l’attribuzione di capacità giuridica, derivante quindi dallo status nei confronti dello ius libertatis, dello ius civitatis e dello ius familiae: solo chi possedeva i tre status aveva la capacità giuridica. Infatti, come si sa, nell’ordinamento romano non tutti erano liberi perché vi erano i liberi come vi erano gli schiavi; non tutti i liberi erano cittadini romani, perché i liberi si distinguevano, per quanto riguarda la cittadinanza, in cives, latini e peregrini ; i cittadini romani non erano tutti patres familias, perché si distinguevano i patres familias e i filii familias.
*** Cfr. Serrao F., “Diritto privato ecc….”, op. cit. p. 214: fu un principio che si diffuse attorno al IV secolo e, secondo quanto riportato da Gaio, tutti coloro che per volontà del pater, si trasferivano in una colonia latina divenivano cittadini di altra città ed uscivano dalla patria potestas.
****Cfr. Sanfilippo C., “Istituzioni ecc”, op. cit. p. 53: così si può passare da pater familia a filius familias nel caso dell’adrogatio (diminuzione della capacità), come si può passare da filius familias a pater familias per emancipatio (aumento della capacità).