In memoria ad Antonio Gelsomino
Saturday, December 21, 2024

lus vitae ac necis

patria-potestas

lus  vitae ac necis

La prima di queste facoltà, sicuramente l’espressione più cruda e triste dei poteri del pater, rimetteva in capo al capostipite la volontà di decidere sulla vita o sulla morte dei suoi sottoposti. A questa facoltà, ritenuta sicuramente riprovevole già dai tempi in cui fu istituita, furono poste delle restrizioni, sempre più importanti con il passare del tempo, affinché una decisione così nefasta del pater fosse limitata o quanto meno fossero vagliate, obiettivamente, le ragioni e le “opportunità” della stessa:  così per mandare a morte un suo  sottoposto, il pater, doveva prima consultare il consilium domesticum, composto dagli adgnati più anziani ed autorevoli, i quali valutavano l’opportunità della decisione estrema di uccidere una persona. Si vietò in questo modo, almeno ci si augura che fosse così, di uccidere il figlio senza un previo autorevole giudizio di colpevolezza accertato da parte di un collegio di persone più anziane e probabilmente più sagge, anziché rimesso alla sola ed unica volontà di una  persona.

Bonfante afferma che questo potere di vita e di morte che il pater aveva sui suoi sottoposti fosse connesso al ruolo politico della famiglia romana e rappresentava un residuo della giurisdizione criminale sul gruppo perché il pater, di fronte ad una infrazione grave del figlio, poteva condannarlo a morte, magari dopo aver sentito il parere del consiglio domestico che, non dimentichiamolo, era composto dai parenti più stretti* .
Gaio sostenne che già  nelle XII tavole il diritto di vita o di morte fu attenuato. Sembra che l’origine di questo diritto risalga addirittura a Romolo che stabilì la facoltà in capo al pater di mettere a morte i figli mostruosi e deformi, quelli che avevano compiuto il terzo anno di età e le femmine dopo la prima: sembra ancora che questa facoltà fosse stata quasi imposta al pater, non certo per punire i figli e le figlie rientranti nelle categorie citate, bensì solo per attuare una primitiva forma di controllo delle nascite necessaria nei momenti in cui l’economia non garantiva di mantenere molta prole.

Inoltre “ai parenti prossimi per legge è permesso correggere la mancanza o la colpa degli adolescenti con severità paterna, cioè se con le parole o con il timore non sia possibile punire, siano corretti con il rigore familiare e con sferzate, mentre se dall'adolescente è commessa una colpa più grave, che non sia possibile correggere privatamente, sia portato alla conoscenza del giudice”** : se ne deduce che questo diritto comprendeva la punizione dei propri sottoposti non solo da parte del pater, ma anche da parte dei parenti prossimi che potevano sostituirsi al pater, e probabilmente dallo stesso  consiglio domestico istituito con il prioritario scopo di giudicare con saggezza e di impedire l’ arbitrio del pater, con l’ovvia conseguenza che cambiava il protagonista ma non la pena a carico del filius, molte volte comunque condannato.
Secondo una notizia tramandata da  Dionigi di Alicarnasso, già dal primo periodo monarchico sarebbe stata vietata l’uccisione dei figli maschi inferiori ai tre anni e della figlia primogenita: grazie ai principi generali di responsabilità e di moralità, che si innestarono nel tempo nell’ordinamento romano, si posero dei limiti al libero arbitrio del pater familias, il quale veniva  punito nel caso in cui avesse abusato di questo diritto, un’ eccezione era prevista per i figli inferiori di tre anni e il figlio proveniente da parto mostruoso, ossia nato con gravissime malformazioni*** .
L’esercizio dello ius vitae ac necis subisce pertanto già forti limitazioni nel periodo imperiale e scompare definitivamente in epoca postclassica**** .

Nella pratica l’applicazione di questo diritto nefasto si verificava raramente, perché il popolo romano era legato a principi religiosi molto forti, dettati dall’etica soprattutto se il rapporto , oltre ad essere agnatizio, era anche naturale.
E’ grazie a questi principi se il diritto ius vitae ac necis fu notevolmente limitato fino alla sua abrogazione: come si è già evidenziato nel diritto romano vi era una stretta connessione tra le leggi e le norme etiche-morali, dettate oltre che dai principi religiosi anche dagli usi e dalle consuetudini delle varie zone territoriali, che si riflettevano sul genere umano rapportandosi ai principi di bonitas, iustitia, onesta, aequitas, clementia et humanitas.
Sin dall’inizio del I sec d.C. il diritto romano protegge lo status di filius:  da Traiano ( 98-117 d.C.) fu introdotta la pena dell’emancipatione di un filius da parte del pater che lo maltrattasse e da Adriano (117-138 d.C.) la pena della deportazione per il pater che applicava il diritto di pena o di morte per motivi futili, fino ad arrivare alla Costituzione del 318 d.C. nella quale Costantino annoverava il diritto di pena o di morte fra i delitti, punendo con la pena capitale il pater, anche se poi questa conseguenza fu riconosciuta nella costituzione del 323 d.C..
E’ con la costituzione del 365 d.C. che Valentiniano I per primo e Valente dopo hanno introdotto, per il pater familias, l’obbligo di sottoporre all’autorità giudiziaria il caso in cui il filius avesse commesso un delitto, sottraendo in tal modo al pater familias il potere di esercitare l’estremo diritto di vita e di morte. Giustiniano infine abrogò definitivamente lo ius vitae ac necis, perché ritenuto incompatibile con l’etica cristiana***** .

 

  • Salvatore Terranova - Noto


* Bonfante P., “Istituzioni ecc…”, op. cit. p. 89 e ss.
**“Propinquis senioribus lege permittitur errorem vel culpas adolescentium propinquorum patria districtione corrigere, id est ut si verbis vel verecundia emendari non possint, privata districtione verberibus corrigantur. Quod si gravior culpa fuerit adolescentis, quae privatim emendari non possit, in notitiam iudicis deferatur”.

***Bonfante P., “Corso ecc…”, op. cit.,  p. 102.
****L. Capogrossi Colognesi, “Patria potestà”, ecc…, op. cit., p. 249
*****Biondi B., “Istituzioni ecc…”, op. cit., p. 568 e ss.

 

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