Riforma giustinianea
Si è visto che per gli aspetti patrimoniali, il valore della patria potestas si traduce nella conseguenza che solo il titolare di essa è il titolare unico del patrimonio familiare e i soggetti sottoposti sono, originariamente, incapaci di porre in essere atti con valenza patrimoniale.
Di conseguenza risulta invalido qualsiasi negozio compiuto dai soggetti sottoposti al potere del pater: i filii familias possono accrescere il patrimonio del pater, anzi necessariamente acquistano per il pater con un qualunque atto, anche se obblighino se stessi.
L’incapacità patrimoniale viene in qualche modo attenuata, lievemente, dal peculium, anche se, come si è detto, il pater ne rimane il super visore: l’istituto del peculio e, ancor di più, in epoca imperiale classica, quello del peculio castrense, rispetto al quale il filius miles ebbe piena facoltà dispositiva, costituirono i primi segni dell’ unità patrimoniale della familia.
E’ nell’età di Giustiniano che l’originaria incapacità patrimoniale del filius familias viene sovvertita dando luogo, a piccoli passi che hanno inizio dal peculium, al diritto di poter far acquisti e poterne godere.
Si trattò di una grande riforma che cambiò la situazione di tutti i filii familiarum, attraverso l’istituto dell’adventicium : così gli acquisti provenienti dall’eredità materna (bona adventicia), provenienti dall’eredità testamentaria o legittima della madre; i bona materni generis, provenienti dagli ascendenti materni; i beni acquisiti per matrimonio (lucra nuptialia).
Tutti questi beni diventarono di proprietà del filius, e con l’emancipazione ne acquistò il godimento, con la facoltà di poterne fare testamento.
Godimento che tuttavia non lo isolava completamente dalla patria potestas, perché se è vero che fu riconosciuto al figlio di acquisire e godere determinati diritti patrimoniali, è anche vero che dall’altra parte il pater familias , anche di fronte a questa evoluzione del godimento patrimoniale del figlio, godeva su questi beni, ancora una volta, di una specie di usufrutto fino alla sua morte, con la facoltà di pagare i debiti nati in connessione con l’acquisto dei beni stessi, con l’obbligo di sostituire nell’usufrutto alle cose vendute il loro prezzo e di rendere conto dell’amministrazione.
Pertanto la legislazione giustinianea spazzò definitivamente via le basi dell’antica struttura patrimoniale familiare romana, stabilendo dover ricadere nel patrimonio del pater solamente gli acquisti realizzati dal filius exre patris; altrimenti dovere al pater solamente un usufrutto.
Nel diritto postclassico il filius familias fu legittimato, altresì, ad ogni sorta di azione nel caso in cui il pater fosse impossibilitato ad agire a tutela dei suoi interessi.
Un’ulteriore facoltà personale in capo al patria potestas è rappresentata dalla vindicatio filii o uxoris, ossia il diritto di azione da parte del pater familias nei confronti di chi detiene presso di sé uno dei suoi sottoposti. A questa facoltà di azione, in un periodo successivo, il pretore aggiunse la tutela interdittale: interdictum de liberis o de uxore exhibendis et ducendis, di cui si è parlato nel capitolo precedente.
- Salvatore Terranova - Noto