Peculium et peculium quasi castrense
Durante l’epoca repubblicana l’incapacità del diritto patrimoniale, che incombeva sul figlio, venne attenuata dal peculium*: il pater concedeva al figlio il godimento e l’amministrazione di un insieme di beni, che rimaneva comunque di proprietà del padre, il quale poteva decidere di revocare la concessione in qualsiasi momento.
Della proprietà del peculium, rimasta comunque in capo al pater, deriva anche la responsabilità dello stesso: ponendo in essere infatti contro il pater l’actio de peculio, il pater era tenuto a rispondere fino all’ammontare attivo del peculium, per i debiti contratti dal figlio.
Dal periodo di Augusto, dopo l’età di Costantino, venne istituito il peculium castrense, costituito da un insieme di beni acquistati in castris, a titolo di soldo o di donativo o di partecipazione al bottino, a favore dei filii familias militari; del peculium il figlio ne godeva inter vivos e ne poteva disporre mortis causa, con testamento.
Gli effetti del peculium castrense, con il passare del tempo, si estese anche agli acquisti fatti dal figlio in occasione della vita militare, quasi come se la vita militare rappresentasse un’ occasione per avere un po’ di autonomia, quantomeno patrimoniale. “Semi – autonomia” che si ampliò al caso in cui ebbe origine il peculium quasi castrense, ossia il peculium costituito dagli acquisti fatti dal figlio che ricopriva un pubblico ufficio o una carica ecclesiastica o esercitasse una professione liberale**.
Questo tipo di peculim fu previsto anche per i filii occupati in cariche e in impieghi civili o uffici religiosi, che furono favoriti sul modello dei filii milites, per quanto riguarda gli acquisti da essi fatti in virtù di tali cariche autonome: per tutte le utilità, in esso comprese, fu introdotta la norma, non applicata solamente agli ecclesiastici, che esse dovessero ricadere nel patrimonio del pater, nel caso in cui il filius non ne avesse disposto con testamento*** .
Costantino stabilì inoltre l’esclusivo diritto successivo dei filii rispetto all’eredità materna, limitando il diritto del pater al solo usufrutto, per la durata della sua esistenza.
Graziano,Valentino II e Teodosio I estesero questa norma ai beni derivanti dalla linea materna e, in seguito, in tale sfera furono compresi anche donazioni sponsaliciae e lucri nuziali.
- Salvatore Terranova - Noto
* Cfr. Arangio-Ruiz V. , “Istituzioni ecc”, op. cit. p .476 e ss.: facevano parte del peculium l’ eredità, la dote della moglie e i legati.
** Cfr. Sanfilippo C., “Istituzioni ecc”, op. cit. p. 141.
*** Caporossi Colognesi L. , “Patria ecc…”, op.cit., p. 243-244 e ss.