Gli sponsali
Gli sponsali non costituivano un presupposto giuridico del matrimonio, bensì un precedente imposto dal costume sociale, che dava molta importanza alle reciproche promesse tra il padre della futura sposa e il futuro sposo. Avvenivano sotto forma di due stipulationes, consistenti ciascuna in una domanda e nella conseguente risposta mediante l’uso del verbo spondere, da cui sponsalia : contro chi si fosse reso inadempiente, l’altra parte avrebbe potuto agire ex sponsu e il giudice poteva condannare a risarcire i danni derivanti per non avere avuta o data in moglie la donna.*
Una volta perfezionati, producevano conseguenze giuridiche : creavano una sorta di affinità tra gli sposi e i loro parenti, legittimavano lo sposo all’actio iniuriarum in difesa della sposa o all’accusatio adulterii per il tradimento della donna, impedivano di contrarre contemporaneamente altri sponsali. Era necessario il consenso del pater familia e l’assenza dell’impedimento legato alla parentela . Le eventuali stipulationes poenae, in aggiunta agli sponsali, con le quali fosse concordato il pagamento di una penale in capo a chi non avesse rispettato la promessa di matrimonio, erano considerate nulle.
Successivamente con l’introduzione delle arrhae sponsaliciae , si fece uso di un “anticipo”, una caparra per le due parti, con la clausola che la parte resasi inadempiente avrebbe perso la caparra versata e avrebbe restituito fino al quadruplo di quella ricevuta.** Questo tipo di penalità era evitata solo se il recesso fosse stato motivato da gravi ragioni: il mal costume della donna o l’ impotenza dello sposo.***
- Salvatore Terranova - Noto
* Cfr. Serrao F., “Diritto privato ecc…”, op. cit., p.191.
**Cfr. Sanfilippo C. “Istituzioni ecc”, op. cit. p. 147 e ss.
***Cfr. Arangio-Ruiz V., “Istituzioni ecc…”, op. cit. p. 447