La dote
La dote consiste in ogni apporto patrimoniale (mobili, immobili, crediti e altri diritti) che la moglie stessa o il suo pater familias o un terzo fanno al marito a sostenimento degli oneri matrimoniali.
La dote si costituiva mediante:
· promissio dotis, ossia la stipulatio con la quale il costituente si obbligava a trasferire i beni della dote al marito in un momento successivo;
· dictio dotis, posto in essere attraverso un contratto verbale fatto solo dalla moglie, dal pater familias o dal debitore di lei;
· datio dotis, consistente nell’immediato trasferimento al marito dei beni dotali.
Il principio basilare della dote era quello di sostenere gli oneri del matrimonio ma, dato che in principio il marito ne era il proprietario assoluto e ne poteva disporre come voleva, spesso se ne faceva un uso improprio, pertanto con la lex Iulia de adulteriis fu vietato che il marito alienasse i fondi italici della dote o che costituisse ipoteca sugli stessi, Giustiniano successivamente proibì l’alienazione di tutti i beni immobili, anche in presenza del consenso della moglie. Per i beni mobili il marito ne era responsabile se ci fosse stata la restituzione della dote, in caso di scioglimento di matrimonio, a seguito di stima dei beni stessi.*
- Salvatore Terranova - Noto
* Cfr. Sanfilippo C., “Istituzioni ecc”, op. cit. p. 152