IRRESPONSABILITA’ POLITICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Nel campo politico l’irresponsabilità del Presidente impedisce di poterlo chiamare a rispondere del suo operato dinanzi ad altro organo costituzionale, così come avviene invece per il Governo rispetto alle Camere, non essendo prevista (anzi essendo esclusa) una responsabilità politica istituzionale, cui sia connessa una sanzione, come la rimozione dalla carica.
L’irresponsabilità politica del Presidente non impedisce peraltro di esprimere delle opinioni o degli apprezzamenti sul modo in cui egli ha esercitato o esercita le sue funzioni*, ben inteso nei limiti della concretezza e sempre che non sia intaccato il suo onore o il suo prestigio (tutelati peraltro penalmente dall’art. 278 c.p.).
Secondo alcuni** il potere di critica andrebbe ricondotto alla cosiddetta responsabilità politica diffusa.
Ma tale concetto, che è distinto dalla responsabilità politica istituzionale sembra in realtà indeterminato ed evanescente ne è utile per individuare limiti costituzionali all’agire dei soggetti politici e tanto meno all’agire del Capo dello Stato.
Se invece un fondamento giuridico vuole trovarsi nel potere di critica, esso non può che restare ancorato al principio generale che tutela la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione).
Di conseguenza non sembra che possa giustificarsi costituzionalmente la norma dell’art. 279 c.p. che punisce chiunque pubblicamente fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti di Governo, a meno di non interpretarla in senso del tutto restrittivo, come divieto di biasimare o di considerare responsabile il Presidente per atti a lui non imputabili, perché posti in essere dal Governo, escludendo da tale divieto gli atti da lui effettivamente compiuti.
Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile in via istituzionale, giacché la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai Ministri proponenti che le controfirmano, tenendo presente che gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla Legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sappiano già che i Ministri assumono la responsabilità degli atti presidenziali innanzi alle Camere secondo una regola propria della forma di governo parlamentare.
A tale regola si ricollega il divieto di far risalire al Capo dello Stato il biasimo e la responsabilità per gli atti di Governo cui egli partecipa.
E’ importante anche ricordare che l’art. 89 della Costituzione richiede la controfirma ministeriale di tutti gli atti presidenziali non soltanto come strumento idoneo a far assumere la responsabilità di tali atti al ministro ma anche come requisito di validità degli atti stessi (“nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti”).
Salvatore Dott. Carlone
*Mortai, Istituzioni di Diritto Pubblico, I II Padova, 1975
**Rescigno, Il Presidente della Repubblica in Comm. Cost. Branca, Bologna, 1978
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