IRRESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Come dispone l’art. 90 Cost., il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
L’irresponsabilità del Presidente vale tanto nel campo penale che in quello civile, amministrativo e politico.
Nel campo penale l’irresponsabilità del Presidente comporta l’impossibilità che egli sia chiamato a rispondere di reati diversi da quelli di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi nell’esercizio delle sue funzioni. L’irresponsabilità non va quindi intesa come “ improcedibilità”, nel senso che egli potrebbe essere chiamato a rispondere dopo la scadenza del mandato, salvi i limiti della prescrizione, bensì come vera e propria non imputabilità. Analogamente avviene nel campo civile ed in quello amministrativo, in cui il Presidente non può essere chiamato a rispondere di illeciti civili e amministrativi derogandosi in tal modo all’art. 28 Cost..
Nulla dispone la Costituzione in ordine alla responsabilità in cui possa incorrere il Presidente per attività estranee alle funzioni esercitate.
Nel silenzio della Costituzione deve ritenersi che tale responsabilità sia piena e che debbano farsi valere le norme di diritto comune(1).
L’irresponsabilità del Capo dello Stato vale, quindi, solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni che non corrispondano alle due ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione perché, in tal caso, la sua irresponsabilità è “ supplita da quella dei Ministri controfirmati “ ..secondo il disposto dell’art. 89 della Costituzione.
Contrariamente a quanto fanno coloro i quali, visto che è innegabile la responsabilità per atti estranei all’esercizio delle funzioni presidenziali, allargano la nozione di “ esercizio delle funzioni “ per supplire a ciò, alla nozione predetta non va ricollegato un mero riferimento temporale (tutto ciò che il Presidente fa durante il settennato è nell’esercizio delle funzioni), ma un diretto legame con gli atti che alla funzione attengono: con il chè i casi di scuola dell’omicidio colposo nel corso di una battuta di caccia a San Rossore o della violenza sulla segreteria al Quirinale, ricadranno, ovviamente nelle ipotesi di reati commessi fuori dall’esercizio delle funzioni presidenziali con le conseguenze che ciò comporta.
Resta da esaminare la situazione che si può venire a creare nel caso di ipotesi delittuose ascrivibili al Capo dello Stato – e solo a lui – e che cosa avvenga, in tali casi, del principio di non responsabilità. A meno di non voler sostenere che nel caso di atti “propri”del Capo dello Stato le uniche figure di illecito ipotizzabili ricadono nelle fattispecie menzionate nell’art.90” ci si scontra nuovamente con il dettato costituzionale (“non è degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”) cui non fa riscontro una realtà di fatto corrispondente a quella sulla quale si erano basati i costituenti. Se si pensa alla fattispecie dell’attentato alla Costituzione in un senso più ristretto da quello attribuitole da chi, genericamente vede in essa la violazione di giuramento di fedeltà alla repubblica, non sarà possibile ricondurre a tali fattispecie il caso, per esempio, del reato commesso da un Capo dello Stato che accetti del denaro per la nomina, del tutto corretta formalmente, di un Giudice della Corte Costituzionale:in tal caso l’ipotesi delittuosa è connessa all’esercizio delle funzioni non rientra in alcune delle due ipotesi costituzionalmente previste e non è possibile ascriverne le responsabilità al Ministro controfirmante che di nulla era al corrente.
Si propone la differenza di posizione e tra coloro che ritengono che dall’immunità deriva un’incapacità di diritto penale sostanziale(2), con le relative perplessità di chi in ciò vede un privilegio e coloro che pensano ne derivi una esenzione dalla giurisdizione(3) con il giudizio che sarebbe posticipato al termine del settennato; il che avrebbe per conseguenza negativa il fatto di far permanere in carica il Capo dello Stato quanto meno “sospettato” di aver posto in essere un reato, con conseguente, grave lesione, per il prestigio delle Istituzioni(4).
Quasi tutti gli autori che si sono schierati ora per l’incapacità di diritto penale sostanziale, ora per l’improcedibilità dell’azione penale hanno, preliminarmente, fatto osservare che in un caso del genere la soluzione migliore – e più plausibile – sarebbe quella delle dimissioni (magari da altri sollecitate) da parte del Presidente(5).
Salvatore Dott. Carlone
1 Carlasssare, Il Presidente della Repubblica in Commentario della Costituzione Branca, Zanichelli Editore 1978
2 Conso, Capacità processuale penale, Enci. Dir. P. 141
3 Leone, Diritto Processuale Penale, p. 19
4 Carlassare, in Commentario alla Costituzione Branca, Zanichelli Editore 1978
5 Crisafulli, Lezioni di Diritto Costituzionale, p. 459
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