In memoria ad Antonio Gelsomino
Thursday, November 21, 2024

La concezione garantistica della funzione del Capo dello Stato

napolitano

GENESI E SVILUPPO DELLA CONCENZIONE GARANTISTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

LA CONCEZIONE GARANTISTICA COME CONTROLLO E GARANZIA ANCHE IN VIA ATTIVA

La concezione garantistica della funzione del Presidente della Repubblica andò ampliandosi quanto al modo e alla struttura delle sue esplicazioni.
Questo primo caso costituzionale aprì la via all’individuazione degli atti cui la funzione presidenziale di controllo e di garanzia viene ad esprimersi nei cosiddetti atti tipicamente presidenziali, atti che si pongono cioè ad iniziativa propria del solo Presidente della Repubblica, e per i quali non potrebbe dunque ammettersi una proposta governativa.
La concezione garantistica del Presidente superava i limiti della prima formulazione e, attraverso l’individuazione degli atti tipicamente presidenziali, cioè ad iniziativa del Presidente, veniva a configurarsi più precisamente il ruolo del Presidente come quello di una suprema garanzia della Costituzione; ruolo che si esercita non soltanto nelle forme di un controllo negativo che si attua mediante il non “facere” presidenziale e, ma altresì nelle forme di un controllo e di un intervento attivo, ad iniziativa del Capo dello Stato; forme sempre, le une e le altre, ordinate all’attuazione immediata o mediata del compito di garantire la Costituzione nei suoi valori supremi e permanenti, vale  a dire, con formula concisa e pregnante, la stabilità dell’ordinamento nella sua unità e continuità.

Il Presidente della Repubblica è costituito giuridico tutore e guardiano della Costituzione (almeno contro le violazioni più gravi, attentatrici della Costituzione) proprio entro quell’ambito materiale, quale quello di governo che deve, in base all’art. 134 Cost. ritenersi sottratto al sindacato di costituzionalità della Corte.

Deve riconoscersi che quell’ “intentio” nel nostro Costituente, riaffermata ripetutamente in sede di lavori preparatori, per la quale si sarebbe dovuto creare nell’istituto del Presidente della Repubblica, un giuridico guardiano e tutore della Costituzione, traducendosi sul piano dell’effettuazione positiva, ha dato vita ad un organo, in cui le potenziali attitudini a adempiere efficacemente ad una azione di tutela e di prevenzione costituzionale.
Contro la concezione garantistica del Presidente della Repubblica fu diretta una teorizzazione generalizzante del Capo dello Stato, che traeva implicita ispirazione dalla precedente posizione dell’istituto nell’ordinamento monarchico.
Si tratta della dottrina dell’Esposito che,  sul piano del diritto costituzionale generale, si propose di offrire una ricostruzione della figura del Capo dello Stato.

Invero gli argomenti addotti contro la configurazione garantistica del Presidente della Repubblica si rilevano ad un attento esame inaccettabili e privi di obiettivo fondamento.
La critica principale che era mossa da codesta dottrina poggiava essenzialmente sulla negazione della caratteristica imparzialità, che costituisce il presupposto fondamentale della dottrina garantistica.
Da un primo verso, « l’imparzialità nelle decisioni » non sarebbe imposta solo al Capo dello Stato, ma a tutte le « istituzioni costituzionali dello Stato », ed è affermazione questa, che trova poi un correlato nell’altra, che nega al Presidente della Repubblica il carattere di « tutore della Costituzione », argomentandola dal fatto che il controllo costituzionale da lui esplicato nell’esercizio delle sue attribuzioni non varrebbe a caratterizzarlo tipicamente in tal senso, « questo compito spettante infatti a tutti gli organi dello Stato, ciascuno per la sua parte e al Presidente non più che agli altri organi ».
Da un altro verso si nega l’imparzialità del Presidente della Repubblica con un argomento di tipo realistico, desunto dalla considerazione dei limiti inerenti alla natura umana, cui non può sfuggire, non essendo dati tali poteri alla « Dea Ragione », l’uomo concreto investito nell’ufficio di Presidente della Repubblica.

Ma entrambi gli argomenti sono inaccettabili e vanno perciò respinti.
La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, vista globalmente nell’insieme dei suoi aspetti strutturali e funzionali, è contrassegnata dal carattere dell’ imparzialità della funzione e dell’indipendenza, della struttura, da ogni altro potere; il che si suole descrivere dicendo che il Presidente della Repubblica è posto, e si colloca, nonché deve sempre collocarsi, super partes, al di fuori ed al di sopra delle parti politiche.         

Salvatore Dott. Carlone

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