LA PRIMA FORMULAZIONE DELLA CONCEZIONE GARANTISTICA DEL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Questa funzione giuridica caratterizzante tipicamente il nostro Presidente della Repubblica noi la vedevamo espletata nell’attività esercitata dal Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, in sede di promulgazione della legge; e la vedevamo riprodursi, con analogia di struttura e di posizione, nell’attività esplicata dal Presidente della Repubblica in occasione dell’esercizio delle sue attribuzioni.
In effetti, nell’esercizio della maggior parte delle attribuzioni formalmente imputate all’organo, e per il gioco del meccanismo della proposta-controfirma del Ministro responsabile, previsto dall’art. 89 (che allora, all’entrata in vigore della Costituzione, era assunto, in base alle indicazioni della Costituente, come una regola univoca ed inderogabile), quella spiegata dal Presidente della Repubblica appariva strutturalmente come un’attività accessoria e integratrice rispetto a quella del Governo o del Parlamento; e quindi, un’attività che, provenendo da un organo posto in posizione di indipendenza* e super partes, presentava la struttura e poteva spiegare l’efficienza giuridica di un potere di controllo.
Si trattava di un controllo giuridico cioè di un controllo obbiettivamente anche se teologicamente vincolato dal diritto e più precisamente dalla Costituzione.
La Costituzione repubblicana aveva statuito una eccezionale responsabilità giuridico-penale del Presidente della Repubblica per “alto tradimento” e per “attentato alla Costituzione”.
Siffatta statuizione delimitava giuridicamente l’area dei valori ed interessi permanenti, immedesimati nello stesso ordinamento statale, alla tutela dei quali il Presidente della Repubblica veniva per il suo ufficio, e in virtù degli attributi di “Capo dello Stato” e di rappresentante dell’unità nazionale, vincolato ad operare.
Il fondamento giuridico, cioè il vero punto di forza, di tale potestà di controllo stava essenzialmente nella statuizione di questa, sia pur eccezionale, responsabilità giuridico-penale introdotta dall’art. 90 Cost.
Questa, così individuata funzione di controllo costituzionale, doveva dirsi la funzione organica e fondamentale incardinata nell’organo; grazie a questa funzione acquistava istituzionalmente consistenza quella nozione del Presidente della Repubblica come «guardiano o garante della Costituzione» che aveva spesso inspirato lo sforzo del Costituente nel plasmare il nuovo organo con una sua specifica identità.
Una valutazione conclusiva che il Presidente della Repubblica assume nel nostro sistema costituzionale porta a mettere in rilievo la qualificazione dell’organo come “ potere neutro “, come potere, cioè, che non entra nel gioco politico, è posto al di sopra delle parti e non svolge alcuna funzione attiva nella determinazione e nell’attuazione dell’indirizzo politico.
Nella sua persona si assomma e si armonizza l’unità dello Stato (ed in tale limitato significato deve intendersi la definizione del Presidente della Repubblica come «Capo dello Stato» contenuta nell’art. 87 Cost.)**.
Salvatore Dott. Carlone
*Galeotti, Posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, Milano, 1992.
**Martines, Diritto Costituzionale, VI
CONSULTA ANCHE:
Il Presidente della Repubblica nei lavori preparatori
La classificazione delle attribuzioni del Capo dello Stato
La funzione legislativa del Presidente della Repubblica
L'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo
Il Presidente della Repubblica titolare di poteri numerosi ed importanti
I poteri del Presidente della Repubblica
I messaggi alle camere, i messaggi liberi del Capo dello Stato
I poteri del Presidente della Repubblica - La grazia
La responsabilità del Presidente della Repubblica