PRINCIPIO REPUBBLICANO E NUOVA POSIZIONE COSTITUZIONALE DEL CAPO DELLO STATO
Nella Costituzione repubblicana, fondata su un unico principio di legittimazione, quello democratico della sovranità popolare, codesta posizione costituzionale di potenziale equipollenza politica, e quindi di reversibilità nei rapporti di forza, quale dello Stato della monarchia statutaria, ha perduto ogni fondamento giuridico, né può essere fondatamente sostenuta.
Il pieno dispiegamento del principio democratico ha comportato quella trasformazione profonda nella realizzazione della forma di governo parlamentare che si è tradotta nell’adozione di forma di governo nella sua versione più matura, cioè quella di tipo «monastico», nel senso specifico che essa è incentrata, come a suo baricentro politico, nella sovranità popolare e nel Parlamento, quale organo che più immediatamente la rappresenta e di regola la esprime.
Non si tratta più dunque della forma di governo parlamentare o di “gabinetto”, sviluppatasi in via consuetudinaria e teorizzata* sotto l’impero dello Statuto Albertino, come appoggiata e sostenuta dai “due piloni” di forza politica, la Monarchia da una parte, la Camera rappresentativa dall’altra.
Nella Costituzione repubblicana ormai il pilone antico, impersonato dalla forza politica storica del monarca, non c’è più, è stato definitivamente rimosso e cancellato; ormai il Governo, che emerge nella Costituzione repubblicana con una sua distinta autonomia strutturale e funzionale rispetto al Presidente della Repubblica, viene a dipendere anche espressamente (art. 94 Cost.) da un rapporto di fiducia e di responsabilità politica che si stabilisce soltanto ed esclusivamente nei confronti delle Camere, e non più simmetricamente anche nei confronti del Capo dello Stato, come accadeva nel precedente ordinamento monarchico.
Infatti, tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica non troviamo più il potere di revoca e di nomina del Governo, scioglimento delle Camere, che nella loro inscindibile unità consentivano al Sovrano quella reversibilità nelle posizioni di forza e direzione politica.
Possiamo così escludere che il Presidente della Repubblica sia stato configurato dal Costituente come un organo rivestito solo di funzioni simbolico - rappresentative, una sorta di “re travicello” o un faineant.
Salvatore Dott. Carlone
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* Galeotti, la posizione costituzionale del Presidente della Repubblica, Milano, 1949, pag. 245s.