DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
Capitolo III
Tipologie di interpello
L’interpello ordinario puro (interpretativo) e l'interpello qualificatorio.
Lo Statuto del contribuente con l’art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212 ha introdotto un istituto definito come interpello generalizzato che permette a tutti i contribuenti di rivolgersi all’Amministrazione Finanziaria ogni volta che vi è incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributare. La novità è presente nella introduzione della definizione delle “condizioni di obiettiva incertezza” che legittimano l’istanza[1].
Una grande novità per quanto riguarda l’interpello ordinario consiste in una diversa estensione del suo ambito applicativo[2].Il contribuente potrà proporre interpello ordinario non solo secondo la disciplina ex ante riforma, ma anche in caso in cui “l’incertezza si riferisca alla qualificazione delle fattispecie” in questo caso creando un nuovo tipo di interpello ordinario qualificatorio[3]. Questo tipo di interpello non ha come oggetto solo la norma tributaria, ma anche una qualificazione della fattispecie messa in evidenza in un modo concreto ma con “esclusione di quanto espressamente disciplinato dalla legge”[4].
Questa “esclusione” si riferisce al caso di ruling internazionale, disciplinato dall’art.11, comma 13, della legge n.413 del 14 settembre 2015 e del concetto di “nuovo investimento” con riferimento al art.2. Un altro elemento innovativo consiste nell’introduzione di un termine perentorio entro il quale l’Amministrazione Finanziaria deve rispondere al contribuente, anche in forma di risposta collettiva qualora si verifichi un numero elevato di contribuenti che chiedono un parere che sulla stessa questione o questioni analoghe come presente nella legge n.212 del 27 luglio 2000, art.11, comma 1-2-4 prima della riforma del interpello. Da una parte abbiamo i diritti di garanzia del contribuente e dal’altra parte la funzione pubblica di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La funzione di accertamento tributario viene attuata sempre, in termini nuovi, diversi, innovativi per tutelare l’interesse pubblico alla rappresentazione fedele e soprattutto completa della fattispecie dell’imposizione ed alla sua corretta qualificazione[5]. Posiamo affermare che l’interpello ordinario può essere visto come un strumento generalizzato attraverso cui ciascun contribuente, sia persona fisica che giuridica come presente nel art.1, comma 1, D.M. n.209/2001, può proporre l’interpello per quanto interessa le questioni interpretative che insorgono in base alla propria posizione fiscale. Per chiedere dei pareri all’Amministrazione Finanziaria non occorre formule solenni e non è necessaria l’assistenza dei professionisti.
Con l’introduzione del’art.11 della l.n.212/2000, l’interpello ordinario ha una duplice veste di “ordinario interpretativo” e “ordinario qualificatorio”, questo semplificando molto l’attività dei professionisti[6]. Nel caso d’interpello interpretativo, l’oggetto dell’istanza è la norma tributaria e restano esclusi gli atti che non hanno un carattere normativo. Come presente nella “Dottrina” pag.695 commentata da Antonio Viotto, lui stesso esprime una perplessità per quanto riguarda il fatto che nell’interpello interpretativo si possa configurare un atto di accertamento, o una “determinazione consensuale” del presupposto[7], perché da una parte non si può ravvisare una pretesa impositiva nell’atto con cui viene comunicata al contribuente, e dall’altra parte non è chiaro l’accordo su come tassare un certo evento o fatto che è stato rappresentato nella sua dimensione quantitativa.
Grazie all’interpello “ordinario qualificativo”, il contribuente può eliminare l’incertezza presente sulla “corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime”, come presente nel art.11, comma 1, lett. a.; si tratta, in effetti, di una richiesta di qualificare una fattispecie diversa e poter applicare un precetto giusto, visto le diversità delle istanze e casi, ad esempio da una fattispecie che può essere elusiva (in questo caso occorre far ricorso all’interpello anti-abuso),ma anche dalle fattispecie interessate al cosiddetto “ruling internazionale” (art.1 del D.L.vo n.147/2015)e fattispecie dei cd. “nuovi investimenti” (art.2 del medesimo D.L.vo n.147)[8] . Le obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma tributaria, significando la mancanza di una interpretazione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria (che può essere resa attraverso i circolari, risoluzione, istruzione o nota), vanno tenuti presenti dal contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati “Documentazione tributaria”, con libera consultazione attraverso i siti internet dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di recente emanazione di norme in relazione alle quali non vi sono pronunce da parte dell’Amministrazione.
Mediante l’istituto di interpello ordinario qualificatorio si esplicita “l’applicabilità dell’istituto anche in casi di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in quanto tale, ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, quando cioè quest’ultimo ha dubbi sulla qualificazione del fatto e, dunque, sull’applicazione della norma, più che sull’interpretazione della medesima”[9].
Nella categoria dell’interpello ordinario qualificatorio rientrano le istanze relative alla valutazione della sussistenza di un’azienda, di una stabile organizzazione all’estero (branch) ai fini del regime di “branch exception”, le istanze che riconducono a una determinata spesa alla categoria “spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza”. Non rientrano invece nella categoria dell’interpello ordinario qualificatorio quelle istanze che possono formare oggetto del ruling internazionale (art.31-ter del D.P.R 600/1973 e quelle attenente al interpello sui nuovi investimenti(art.2 del D.Lgs.147/2015). Le regole procedurali di presentazione dell’istanza di interpello sono comuni a tutte le tipologie previste dall’art.11 della legge 212/2000, con un riferimento ai comma 3, 5 e 6 dell’art.11 (art.2- 6) del D.Lgs. 156/2015 e al provv. Agenzia delle Entrate del 1marzo 2018 n.47688.
Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Facolta’ Di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO
IL DIRITTO D’INTERPELLO
Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
Anno accademico 2020/2021
[1] Cfr. Il Fisco 30/2015 pag. 2915
[2] Cfr. Provvedimento 4 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate definisce le regole per la presentazione delle istanze in base alla nuova disciplina. Circolare 9E/2016 del 1 aprile. R.Rizzardi, “I nuovi interpelli tra unitarietà della disciplina e specificità delle singole categorie” in Corr.trib.,2016,20,pag.1535.
[3] Cfr. “Diritto e pratica tributaria internazionale”n.3/2016 pag.848; M.G.Committieri, G.Scifoni, “Revisione degli interpelli: migliorano dialogo e collaborazione tra fisco e contribuente?”, in Corr.trib.,2015,42,4193; G.Fransoni, “Qual vaghezza…?”: considerazioni sui presupposti dell’interpello qualificatorio”, in Rass.trib.,2016, 3, 570, (dopo aver individuato l’antesignano dell’interpello qualificatorio nella possibilità ex.art.21, 2 comma, l.n. 413 del 1991 di interpellare l’amministrazione per la corretta applicazione dell’art.74 (vecchio testo)del T.U.I.R , ossia per “la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza”, evidenzia che -per poter distinguere l’interpello interpretativo da quello qualificatorio-occorre individuare l’oggetto di tale interpello, nella soluzione dei problemi determinati dalla vaghezza delle norme, nel caso dell’interpello qualificatorio, il dubbio sarebbe riconducibile proprio alla presenza, nell’enunciato normativo, di un termine “vago”).
[4] Cfr. Diritto e pratica tributaria internazionale n.3/2016 pag.849.
[5] Marco Miccinesi osserva in: “Lo statuto dei diritti del contribuente” di Gianni Morangiu , 2004, pag.91.
[6] Cfr. Approfondimento in materia di fiscalità e diritto tributario, “Il tributo” n.17/2016 pag.8
[7] Cfr. agli accordi di cui art.31-ter del D.P.R 600 (con la stessa stregua di quanto avveniva per i ruling internazionali di cui all’art.8 del DL. N.269/2003, su cui vd.G.Gaffuri, “Il ruling internazionale”, cit., 493 s.) o anche gli accordi in sede di adesione/conciliazione.
[8] Cfr. Approfondimento in materia di fiscalità e diritto tributario, “Il tributo” n.17/2016 pag.8.
[9] Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 01.04.2016,n.9 e con riferimento al d.lgs.156/2015 dove si legge che la presentazione dell’istanza “presuppone in ogni caso l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie, con la conseguenza che quelli ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di polarità o, comunque, di complessità, non possono essere oggetto dell’istanza”.