In memoria ad Antonio Gelsomino
Thursday, November 21, 2024

L’ interpello probatorio

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE

 

 Tipologie di interpello

 

 L’ interpello probatorio  

                                                                 

L’interpello probatorio (art.11, lett.b, Legge 212/2000) consiste in una richiesta all’Amministrazione Finanziaria da parte del contribuente ad ottenere un parere cioè la sussistenza delle condizioni e la validità degli elementi probatori a disposizione del contribuente, come presente nell’art.11. comma 1,lett.b, Legge 212/2000: “la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti”.                                                                                                      

L’interpello probatorio trova il suo fulcro nell’ipotesi in cui occorre una valutazione dell’idoneità degli elementi per cui la legge lo richiede, adottando uno specifico regime fiscale derogatorio rispetto a quello che normalmente si applica[1]. Possiamo parlare in questo caso di una categoria molto ampia che include diverse tipologie di istanze: il caso in cui non si sa dove inquadrare l’istanza, deve essere ricompreso in una delle fattispecie che sono riportate nello schema del decreto[2] che richiama l’art.11, comma 1, lett.b. dello Statuto del contribuente.

Nella circolare del 1° aprile 2016, n.9, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il riferimento ad un certo regime fiscale deve essere interpretato in senso ampio, includendo non solo le ipotesi di accesso propriamente intesa, ma anche quei casi in cui è presente la non operatività di determinate limitazioni o nei casi di applicabilità di regole speciali rispetto a quelli applicabile in modo ordinario. Le istanze relative che rientrano in categoria dell’interpello probatorio sono: la disciplina delle CFC ai sensi dell’art.167 Tuir; le istanze che prevedono la continuazione del consolidato nazionale dopo che si sono fatte alcune operazioni di riorganizzazione ai sensi dell’art.124 comma 5 del Tuir; le istanze che prevedono l’acquisizione di partecipazioni da parte dei enti 26 creditizi, per quanto riguarda il recupero di crediti bancari ai sensi del art.113 Tuir; le istanze per l’accesso al consolidato mondiale ai sensi del art.132 Tuir; le istanze che prevedono la disapplicazione delle società non operative o in perdita sistematica ai sensi dell’art.30 L.724/94; le istanze per il riconoscimento del beneficio ACE, in presenza di operazioni infragruppo che potrebbero comportare la duplicazione del beneficio ai sensi dell’art.10 del D.M del 14.03.2012; le istanze che prevedono l’accesso al regime dei neo domiciliati ai sensi dell’art.24-bis del Tuir e le istanze che prevedono la dimostrazione della sussistenza del vincolo economico dall’inizio del momento di costituzione del nuovo soggetto fino ad arrivare all’esclusione del gruppo dal gruppo IVA o dell’ammissione dello stesso ai sensi del art.70-ter, comma 5 del DPR 633/1972. Le regole procedurali per le modalità di presentazione dell’istanza di interpello, sono comuni a tutte le tipologie previste dall’art.11 della L.212/2000.

Anche se la presentazione dell’istanza di interpello probatorio non è obbligatoria, sono previsti obblighi di segnalazione “sostitutiva” e la violazione di tale obbligo dà luogo a sanzioni. Il legislatore ha ritenuto importante e indispensabile ottemperare la mancanza di obbligatorietà con il dovere a carico del contribuente, di segnalare in dichiarazione dei redditi (se questo ancora non è avvenuto) o se ha avuto un esito negativo, che non ha ricevuto una risposta positiva[3]. Il legislatore interviene all’art.7 sulle disposizioni sostanziali delle istanze previste nell’interpello probatorio, allo scopo di superarne l’attuale obbligatorietà e attuarne la natura meramente facoltativa, accompagnata sempre dall’obbligo di segnalare in dichiarazione la mancata presentazione dell’interpello.                                 

Concludendo, il contribuente può sempre applicare gli specifici regimi fiscali che vanno ad essere richiamati nel caso della mancata presentazione dell’istanza o anche se sono in contrasto con il parere dato dalla Amministrazione. Però l’omissione in dichiarazione degli elementi richiesti a scopo conoscitivo può essere sanzionata: a) in caso di dividendi e plusvalenze provenienti da regimi a fiscalità privilegiata ,il 10% dei dividenti o delle plusvalenze conseguiti, con un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro come previsto a norma del articolo 8, comma 3-ter del D.lgs.471/97; in caso di partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, accesso al consolidato mondiale, società di comodo (riguardante alla mancanza dell’obbligo di segnalazione nei casi in cui manca la presentazione dell’istanza di interpello o in caso di un esito negativo), ACE, una sanzione da 2000,00 euro a 21.000,00 euro ai sensi del articolo 8, comma 3-quinquies del D.lgs.471/97; in caso del regime CFC, il 10% del reddito complessivo che il soggetto estero partecipato ha conseguito, una sanzione che va dal minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro ai sensi dell’articolo 8, comma 3-quarte del D.lgs.471/97.

 

Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU

UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»

Facolta’ Di Giurisprudenza

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE              

ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO                                                 

IL DIRITTO D’INTERPELLO                                                              

Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015

Anno accademico 2020/2021

 [1] Cfr. Diritto e pratica tributaria internazionale n.3/2016 pag.849.

[2] Sono richiamate come presente nel “Diritto e pratica tributaria internazionale n.3/2016 pag.849, 850:

  1. Le istanze di interpello di cui art.11, comma 13 , l.30 dicembre 1991, n.413, con riferimento ad operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi black list , per verificarne le condizioni esimenti di cui l’art.110 T.u.i.r.
  2. Le istanze concernenti la normativa in tema di CFC ex art.167 T.u.i.r , per verificare le condizioni previste dalla comma 5 del medesimo articolo.
  3. Le istanze di cui all’art.113 T.u.i.r per gli enti creditizi, ai fini della non applicazione della participation exemption alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi per il recupero crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia.
  4. Le istanze di interpello per la continuazione del consolidato domestico , ex.art. 124 T.u.i.r , presentate in occasione di operazioni straordinarie generalmente interruttive del medesimo, per verificare che, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, permangono i requisiti di cui l’art.117 ss., ai fini dell’accesso al regime.
  5. Le istanze di interpello per l’accesso al consolidato mondiale ex.art.132 T.u.i.r.
  6. Le istanze per il riconoscimento del beneficio ACE,.ex art.1, d.l.6 dicembre 2011,n.201, in presenza di operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni del beneficio, ai sensi dell’art.10, d.m.14 marzo 2012.

 

[3] come presente nel Corriere Tributario 22/2016 pag.1711; come chiarito R.RIZZARDI.

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