DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
Capitolo II
La nuova disciplina del diritto di interpello - Preventività e contenuto.
La preventività è prevista dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 156/2015 che recita: “L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta”. Analizzando questo articolo possiamo dire che l’istanza in primis deve essere preventiva, nel senso che il contribuente può inoltrare istanza prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari; non è possibile inoltrare istanza di interpello a posteriori di un atto giuridico già compiuto[1].
I soggetti che accedono al nuovo regime dell’adempimento collaborativo regolato dal titolo terzo del D.L.vo n.128/2015, hanno l’opportunità di fruire di una “procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali”, in quanto previsto all’art.6, comma 2 dello stesso D.L.vo n.128[2]. Come previsto nell’articolo 5, comma 1, lettera b, la mancanza di preventività rappresenta causa di inammissibilità dell’istanza. Il riferimento alla dichiarazione è rivolto sia alle istanze relative alle imposte sui redditi che per quelle relative all’Iva. Nel caso in cui le istanze riguardano le dichiarazioni relative a più periodi d’imposta, in presenza di istanze che sono state presentate oltre il termine di presentazione di una dichiarazione interessata dal quesito, “dovrà comunque essere apprezzato l’interesse del contribuente a conoscere la risposta dell’amministrazione anche al fine di determinare il comportamento da tenere in sede di presentazione delle dichiarazioni relative 15 ai periodi di imposta successivi”[3] .
La Corte di Cassazione con la sentenza del 22.01.2020 ha stabilito che si deve considerare preventivo, e dunque, ammissibile l’interpello disapplicativo presentato un giorno prima della scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi. Occorre precisare che vi è un limite temporale in cui l’istanza deve essere presentata che vale per le richieste sia in materia di imposte dei redditi sia per quelle relative all’Iva; per queste ultime il contribuente dà definitiva attuazione al proprio comportamento per come disposto dall’articolo 2 , comma 2 del Decreto legislativo 156/2015:infatti, il contribuente, in caso di altri obblighi tributari che non sono connessi alla dichiarazione, deve presentare la suddetta istanza prima del assolvimento del obbligo fiscale oggetto del istanza o comunque connesso alla fattispecie[4]. Per quanto riguarda il contenuto delle istanze queste devono presentare i dati identificativi del contribuente, o del suo legale rappresentante (includendo anche il codice fiscale), indicare la tipologia di interpello (ordinario interpretativo, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso, disapplicativo), fra quelle di cui comma 1 e comma 2,del articolo 11, della legge 27 luglio 2000,n.212 di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, la descrizione della fattispecie, specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione, una esposizione univoca e molto chiara della soluzione interpretativa proposta, l’indicazione del domicilio, recapiti anche quelli telematici dove può essere comunicata la risposta e la sottoscrizione con firma autografa[5] o digitale del contribuente, del suo legale rappresentante o del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
Il contenuto dell’istanza è regolamentato dall’articolo 3, comma 1 del decreto[6]. All’istanza deve essere allegata la copia della documentazione rilevante ai fini della risposta, non ancora in possesso dell’amministrazione o delle altre amministrazioni pubbliche indicate e la procura generale o speciale; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto o in caso della mancata documentazione, tale assenza è causa d’inammissibilità ai sensi dell’articolo 5 del decreto . L’onere di allegazione deriva del principio di collaborazione propria della disciplina dell’interpello “rispondendo altresì all’interesse del contribuente di ottenere una risposta in tempi rapidi”[7]. Se nel caso la risposta presuppone degli accertamenti tecnici non di competenza all’amministrazione interessata, allora in questo caso è necessario allegare i pareri dati dall’ufficio competente[8].Un esempio significativo è quello di una istanza di interpello “finalizzata a conoscere l’opinione del Fisco “per quanto riguarda l’aliquota Iva che si applica a determinati beni, “per i quali sia tuttavia necessario ottenere un parere dall’Agenzia delle dogane circa le caratteristiche merceologiche e la classificazione, secondo la nomenclatura doganale, dei beni stessi”[9]. Le istanze di interpello aventi ad oggetto la verifica dei benefici fiscali che riguardando le applicazioni di quelle disposizioni agevolative “quali i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, formazione 4.0, per investimenti nel Mezzogiorno o in start-up innovative”, che presuppongono le conoscenze di natura tecnica, devono acquisire il parere tecnico anche delle Amministrazioni dello Stato o enti[10].
Per le istanze che hanno ad oggetto l’ammissibilità dell’attività al beneficio o istanze di carattere fiscale, il contribuente dovrà allegare il parere dell’organo competente riguardo l’accertamento tecnico (in questo caso l’istanza è considerata ammissibile), e nel caso in cui il contribuente non ha allegato il parere tecnico, la risposta in sede avrà come oggetto l’esame di natura e carattere fiscale e verrà istruita secondo le modalità operative. In caso di mancanza del parere tecnico, e l’istanza abbia ad oggetto solo l’esame di carattere fiscale, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate “assumerà acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali)”.
[1] Cfr. Circ. 32/E del 2010 Agenzia delle Entrate.
[2] come afferma Francesco Pistolesi nel “approfondimento in materia di fiscalità e diritto tributario” del 2016
[3] come presente nella circ. Agenzia delle Entrate, 01.04.2016, n.9/E
[4] deve essere sottoscritta con la firma autografa o nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata o posta libera, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
[5] ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
[6] art.5, comma 1 del Decreto legislativo 156/2015 : “le istanze di cui all’articolo 2 sono inammissibili se sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c)del’articolo3, comma 1”
[7] circolare n.9/E del 1 aprile 2016
[8] come presente nella circolare n.9/E del 1 aprile 2016
[9] circ. Agenzia delle Entrate n.9/E del 1 aprile 2016
[10] circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2020 n.31
Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Facolta’ Di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO
IL DIRITTO D’INTERPELLO
Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
Anno accademico 2020/2021