In memoria ad Antonio Gelsomino
Friday, November 15, 2024

Le nuove regole comuni alle istanze di interpello

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE


Capitolo II: La nuova disciplina del diritto di interpello


2.2 Le nuove regole comuni alle istanze di interpello

Attraverso la legge di stabilità del 2014, sono cambiate le regole per le istanze di interpello presenti nello Statuto dei diritti del contribuente. Con il provvedimento del 4 gennaio 2016 è stata data attuazione all’articolo 8 del D.lgs. n.156/2015 che ha in parte revisionato la disciplina degli interpelli, prevedendo dei provvedimenti che i direttori delle Agenzie delle Entrate possono adottare. Possiamo affermare che con la circolare dell’Agenzia delle Entrate* sono state stabilite le modalità di presentazione delle istanze di interpello, alla luce del d.lgs. 156/2015, in quanto il Titolo I del decreto ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli, riguardando anche l’attuazione dell’articolo 6, comma 6 della legge delega 23/201. L’art.11, comma 3 fa chiarezza per quanto riguarda la risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria all’istanza di interpello e afferma che “vincola ogni organo dell’Amministrazione stessa”, cosi includendo anche la Guardia di Finanza che è sottoposta al parere delle Agenzie fiscali. Si ribadisce la nullità degli atti includendo atti con contenuto impositivo o sanzionatorio “difformi alla risposta” espressa o tacita e si aggiunge l’efficacia del parere che “si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante” **.

L’articolo 11 dello Statuto del contribuente, con la nuova riforma prevede una disciplina omogenea per tutte le quattro tipologie di interpello (ordinario, qualificatorio, probatorio, antiabuso e disapplicativo), individuate dal legislatore che ha voluto fissare delle regole comuni per tutte le istanze; carattere preventivo, legittimazione, istruttoria, cause di inammissibilità. Sono state previste differenze solo sulla tempistica per ottenere una risposta dall’Amministrazione finanziaria (90 giorni per l’interpello ordinario, 120 giorni per l’interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo). Leggendo l’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 156/2015 esso dispone in materia di “soggetti legittimati a presentare istanza di interpello” e così recita; “possono presentare istanza di 12 interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie”. Dunque, in primis è chiaro che i soggetti legittimati siano i contribuenti, anche non residenti e anche “coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti” e coloro che possono rivestire il ruolo di sostituti e responsabili d’ imposta21*** con la condizione che l’istanza presentata ha come oggetto casi concreti e personali.

Dall’analisi del Decreto di cui sopra, tale condizione è applicabile in linea di principio a tutte le istanze di interpello, in base a cui deve essere finalizzato con il conoscere del trattamento tributario di atti, operazioni tutto ciò che riconduce direttamente alla sfera degli interessi del soggetto istante**** . Le considerazioni generali sono valide per tutte le istanze di interpello caratterizzate da “difetto di personalità”. Possiamo dire che il soggetto, nel caso concreto, è titolato alla presentazione di un’istanza di interpello, in tutti i casi, con l’eccezione in cui l’istanza non viene regolarizzata attraverso la procedura tardiva o l’istanza non produce gli effetti tipici dell’interpello (a questo punto l’amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente l’impossibilità di accogliere le istanze)***** . Principio comune alle istanze di interpello, al fine di garantire una maggiore uniformità della disciplina, è quello della competenza degli uffici che ricevono le domande: si fa riferimento alla regola generale per cui la competenza viene attribuita alle Direzioni Regionali, salvo le deroghe previste. Due sono i motivi, che dal punto di vista operativo, hanno spinto il legislatore a questa importante novità: il primo motivo è collegato ai vantaggi in termini di economia procedurale, il secondo motivo riguarda il fatto di alleggerire la procedura in modo che le istanze possono essere istruite immediatamente dal soggetto competente alla risposta****** . “Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante; le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n.212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello”.

Analizzando il provvedimento, la competenza degli uffici è diversamente attribuita a seconda che le istanze concernenti i tributi abbiano ad oggetto i tributi erariali, o l’imposta ipotecaria in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nei casi in cui le istanze hanno ad oggetto, disposizioni o fattispecie di natura catastale. L’interpello è presentato alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale, per quanto attiene alle prime; le seconde le istanze devono essere presentate alla Direzione regionale nell’ambito dove opera l’ufficio competente che applica la norma tributaria******* . In materia di deroga della competenza della Direzione regionale, vengono classificate fattispecie diverse: i soggetti non residenti, indipendentemente dall’esistenza di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che i medesimi soggetti hanno dei obblighi o dei diritti in materia di imposta sul valore aggiunto collegato ai sensi del articolo 35 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633******** , le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di rilevanza nazionale. Si possono presentare le istanze o alla Direzione Centrale Normativa con riferimento ai tributi erariali o alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare con riferimento alle istanze per quanto riguarda l’imposta ipotecaria dovuta per atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali e anche le istanze di cui all’articolo 11 , comma 1, lettera a) della legge del 27 luglio 2000, n.212********* con oggetto riferito alle fattispecie di natura catastale. Per quanto riguarda le deroghe per la generale competenza regionale riferita alle istanze a carattere transitorio, è stato stabilito dal Provvedimento per le istanze antiabuso presentate fino al 31 dicembre 2017, che devono essere presentate alla Direzione Centrale Normativa********** .
Le istanze di interpello possono essere presentate o attraverso la consegna a mano, o tramite la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o attraverso la via telematica tramite la Pec (posta elettronica certificata)*********** . L’istanza di interpello presentata dal contribuente agli uffici competenti con le modalità di presentazione sopra descritte. è redatta in forma libera ed essente da bollo. E’ prevista anche una modalità di presentazione semplificata per le istanze presentate dai contribuenti non residenti che non hanno un domicilio fiscale nel territorio dello Stato. I contribuenti possono inoltrare l’istanza attraverso la posta elettronica libera agli indirizzi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (riferiti al ramo Territorio) e This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (riferito all’ ambito Entrate).

* Circ. Agenzia delle Entrate del 04.01.2016, Prot.n.27. Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, attraverso lo Statuto dei diritti del contribuente, come articolato dal decreto legislativo del 24 settembre 2015, n.156- Disposizioni di attuazione dell’art.8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156.

** “Il nuovo diritto di interpello nello statuto dei diritti del contribuente: il punto di vista dei professionisti” di Francesco Pistolesi, pag.9 42 nel caso riguardante all’applicazione dell’iva, non sono legittimati a presentare istanze d’interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di questo tributo.

*** La Circolare n.9/E del 1 aprile 2016 afferma :”Ciò comporta che in caso di presentazione di istanze da parte di coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti e di coloro che rivestono il ruolo di sostituti e responsabili d imposta, è sempre necessario che nell’istanza siano indicate le generalità delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto d interpello, anche per consentire una corretta parametrazione, nelle diverse sedi, degli effetti della risposta”.

**** Cfr. Circolare n.9/E del 1 aprile 2016, p.24

*****Cfr. Circolare n.9/E del 1 aprile 2016, p.24

******con riferimento all’articolo 21, comma 9, della legge 413 del 1991, mentre la presentazione alla Direzione Regionale per il tramite della Direzione provinciale territorialmente competente era prevista per le istanze di disapplicazione.

*******Cfr Circolare n.9/E del 1 aprile 2016, p.25.

********come presente nell’articolo 35 –ter, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 che ci dice: “i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che, ai sensi del articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.”

*********con riferimento all’interpello ordinario aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

**********Cfr . Provvedimento n.27 del 4 gennaio 2016, pagina 2

***********con queste modalità si può presentare anche la documentazione integrativa.

 

 

Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Facolta’ Di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO D’INTERPELLO Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
Anno accademico 2020/2021

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