In memoria ad Antonio Gelsomino
Sunday, December 22, 2024

La riforma dell'istituto dell'interpello

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE


Capitolo II: La nuova disciplina del diritto di interpello


2.1 Introduzione. La riforma dell'istituto dell'interpello


Perché parliamo di una riforma?                                

Perché esiste un decreto legislativo del 24 settembre del 2015, n.156 che ha ad oggetto la riforma del contenzioso tributario, in attuazione della disposizione del art. 6, comma 6, della legge 11 marzo 2014, n.23 (Delega fiscale). L’intento è di razionalizzare e mettere ordine nella disciplina generale degli interpelli.
Questa nuova rivisitazione dell’istituto ha come scopo finale innanzitutto la semplificazione, e poi anche quello di potenziare, omogeneizzare e riconoscere una vera certezza al diritto d’interpello. Il legislatore ha pensato a questo strumento come un supporto al contribuente nell’interpretazione e nel’ applicazione delle leggi tributarie. Tutto ciò ha finito invece, per tradursi nel corso del tempo, a causa dell’ampliamento importante delle tipologie di interpello e delle sovrapposizioni e stratificazioni delle norme, in un elemento stesso di complicazione del sistema tributario* .
Lo Statuto dei diritti del contribuente compie un’importante opera di valorizzazione dello strumento, provvedendo ad un contatto “anticipato” con l’amministrazione, finalizzato a conoscerne il parere in ordine alla interpretazione di norme di legge in relazione ai casi concreti e personali.
Con la nuova riforma si porre l’esigenza di garantire omogeneità, non solo nel limitare le forme di interpello invocate dai contribuenti, tutte meritevoli di tutela, ma riguardando l‘individuazione delle regole procedurali e specialmente processuali uniformi.  Si intende di valorizzare di più la natura dell’istituto come strumento di dialogo, veloce e tempestivo, con i contribuenti. Con riferimento alla riforma è intervenuto il D.lgs.24 settembre, 2015, n.156**  le cui disposizioni contenute nell’art 6, comma 6, della legge 11 marzo 2014, n.23*** , hanno di 10 conseguenza posto al centro del dibattito la necessità di provvedere ad una riforma dell’istituto dell’interpello, ponendo nuove linee guida per la sua razionalizzazione. Si può affermare che il legislatore ha voluto effettuare il passaggio da un sistema incentrato sulla necessità di una verifica amministrativa ex ante di determinate fattispecie, ad uno basato sulla responsabilità effettiva del contribuente, a cui viene riconosciuta la possibilità di verificare in completa autonomia la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l‘accesso a specifici regimi fiscali, vale a dire per la disapplicazione di determinate disposizioni antielusive.                        

Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156 ha individuato quattro tipologie di interpello: ordinario “puro” o qualificatorio, probatorio, antielusivo e disapplicativo. Il vantaggio di questa qualificazione del diritto d’interpello consiste nella chiara conoscenza di quale tipologia applicare al caso concreto. Oltre la classificazione, gli unici interpelli obbligatori sono quelli disapplicativi, ostativi al conseguimento di effetti fiscali favorevoli. Tutti gli altri interpelli sono facoltativi; nel caso di presentazione degli interpelli probatori il contribuente ha l’obbligo di indicare ciò nella dichiarazione dei redditi e l’eventuale risposta negativa ottenuta.                              Tutte le tipologie dei “nuovi interpelli” sono presenti nell’ attuale testo dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n.212) con la conseguente abrogazione delle norme esterne a tale disposizione**** . Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente “il contribuente interpella l’Amministrazione Finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi” *****.                                               

Delega per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e soprattutto orientato alla crescita.                                     La collocazione autonoma di questa tipologia di interpello sta nella differente locuzione utilizzata (“il contribuente interpella” invece di dire “il contribuente può interpellare”). Attraverso la nuova formulazione dello Statuto, il legislatore ha voluto delimitare i cosiddetti “interpelli obbligatori” rispetto a quelli previsti al comma 2******.Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, intitolato “Revisione della disciplina degli interpelli, in attuazione delle indicazioni di principio contenute nella legge delega” ha mirato ad un riordinamento del sistema. Si è intervenuto sull’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, con lo scopo di modificare la precedente formulazione della norma, sostituendo il 11 riferimento all’interpello ordinario col riferimento all’istituto dell’interpello con riguardo a tutte le sue articolazioni (articolo 1). Si elencano espressamente i requisiti per la valida presentazione dell’istanza (articolo 2 e articolo 3).                                             

Si provvede a disciplinare l’istruttoria ed i tempi “di lavorazione “delle istanze (in particolare contenuti nel nuovo articolo 11 dello Statuto disciplinati in parte dall’articolo 4).Con l’attuale decreto si codificano espressamente le cause di inammissibilità delle istanze.                                                 
Per espressa previsione di legge, alle istanze presentate fino alla data di pubblicazione del provvedimento, si devono applicare le disposizioni procedurali che sono ancora in vigore al momento della presentazione.     

 

* come presente nella “La revisione della disciplina degli interpelli” di Massimo Gabelli e Maria Cristinafiscalità e commercio internazionale, n.4/2016 p.45

** D.lgs. 24 settembre, 2015, n.156, intitolato “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lett. A) e B), della legge 11 marzo 2014, n.23 “(G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015, suppl. ordinario n.55) vigente al 22 ottobre 2015 porta, al Titolo I, la “Revisione della disciplina degli interpelli”.

***Delega per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e soprattutto orientato alla crescita.

****come riferito da Raffaele Rizzardi nel “Corriere Tributario”, 20/2016, p. 1535, dove menziona che vengono meno le disposizioni del art. 21 della Legge 30 dicembre 1991, n.413 (interpello antielusivo, richiamato in varie disposizioni di altro genere) e l’art.11 comma 13 di tale legge (interpello per oneri originati in Paesi blacklist, disposizione non più attuale dal 1gennaio 2016).

***** Cfr.Legge 27/07/2000 n.212, comma 2

****** come presente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E del 1aprile 2016, p.7





Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Facolta’ Di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE

ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO                       

IL DIRITTO D’INTERPELLO                                

Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
Anno accademico 2020/2021

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