DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
Tipologie di interpello
Cross Border Ruling
Cross Border Ruling (CBR) è un “progetto pilota” e l’Italia aderisce a questo progetto, avviato nell’ambito del Forum del Unione europea sull’IVA. Attraverso questo progetto si dà la possibilità ai contribuenti che intendono di eseguire operazioni transnazionali di chiedere alle Amministrazioni finanziarie un parere “congiunto” sul trattamento IVA delle operazioni che 34 intendono svolgere. Questo sistema ha come scopo la determinazione della doppia imposizione, o di salto di imposta, che altronde la Corte di giustizia europea non vieta, per il fatto del mancato allineamento delle norme da parte dei stati che fanno parte dell’Unione[1]. La ratio è sempre la ricerca della certezza del diritto e specialmente l’Unione si impegna a garantirla coinvolgendo nell’operazione più Stati membri e questo non significa che si incoraggiano gli sviluppi commerciali che sono necessari all’Unione Europea.
Con l’introduzione del Libro Bianco nel 2011 si individuano varie problematiche e si cerca di introdurre strumenti nuovi come il VAT forum e il Group on the future of VAT nella ricerca continua di migliorare anche quelli già esistenti, presenti su un mercato comune. Avviene poi una pubblicazione online dei risultati degli incontri del VAT Committee (come spiegato nel “Diritto e pratica tributaria internazionale n.3/2016 pag.866). Si cerca di raggiungere un mercato definitivo, comune, “solido e robusto” come delinea il Libro Bianco. L’obiettivo principale è quello di migliorare e rafforzare la cooperazione fra le autorità fiscali e contribuenti. L’obbiettivo del CBR consiste in un corretto utilizzo delle norme e nella loro applicabilità in maniera concreta. Possiamo individuare tre condizioni esistenti: la prima condizione è riferita al fatto che una volta trovata la soluzione da parte delle Amministrazioni fiscali coinvolte101, questa fattispecie non può essere più oggetto di ruling. La seconda condizione riguarda il profilo transfrontaliero, in quanto è presente la regola che l’iva è applicata in modo alternante tra il luogo di origine e il luogo di consumo. Per determinare quale dei criteri è applicabile si va a imporre le due basic rules, B2B (Business to business) e B2C (Business to consumer, ai sensi dell’art. 44 e 45, Direttiva 2006/112/ CE). Se si prendono ad esempio gli art.46-59 Direttiva 2006/112/CE si può notare che oltre il basic rules vi è anche un profilo oggettivo che significa che l’operazione è o meno sottoposta ad una delle deroghe territoriali[2]. Ultima condizione, la terza, riguarda l’stanza che non si deve riferire a questioni di carattere generale (ad esempio riferimenti a l’aliquota applicabile in uno Stato membro, specialmente nei paesi Black list che beneficiano di esenzione) e non deve riguardare situazioni specifiche riferite ad uno Stato membro anche se sono in contrasto con la legislazione di un altro Stato membro. La Commissione europea eroga delle Note Informative che prevedono delle regole per presentare l’istanza[3]. Gli Stati membri interpellati possono, senza ad essere obbligati di raggiungere un accordo, e se l’accordo viene instaurato, il caso si chiude altrimenti il contribuente deve adeguarsi alla risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria. Le risposte fornite alle istanze in materia CBR si intendono realizzate nell’ambito della generale attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e non si applicano le disposizioni previste in materia di interpello, ex.art.11 della legge 212 del 2000, incluse le norme in categoria di termini perentori per la risposta del silenzio-assenso[4] .
Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU
UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»
Facolta’ Di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE
ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO
IL DIRITTO D’INTERPELLO
Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015
Anno accademico 2020/2021
[1] 100/101 Con riferimento. ai casi CGUE, 22 dicembre 2010, causa C-277/09,punto 42 “nonostante l’istaurazione del sistema comune dell’iva per effetto delle disposizioni della Direttiva, sussistono in materia differenze legislative e regolamentari tra gli Stati membri, il fatto che uno Stato membro non abbia riscosso l’iva a valle a causa delle qualificazione data ad un’operazione commerciale, non può privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’iva assolta a monte in un altro Stato membro.” ;CGUE ,7 dicembre 2010, causa C-285/09, punti 52-54 “ in casi particolari in cui siano presenti valide ragioni per ritenere che l’acquisto intracomunitario corrisponde alla cessione de qui, nonostante la reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità tributarie degli Stati membri coinvolti, possa sfuggire al pagamento dell’iva nello Stato membro di destinazione, lo Stato membro di partenza è tenuto, in linea massima, a negare l’esenzione a favore del fornitore di beni e ad obbligare quest’ultimo ad assolvere l’imposta posteriori, onde evitare che l’operazione in questione sfugga a qualsiasi imposizione fiscale. Infatti, in conformità al principio fondamentale inerente al sistema comune iva, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta l’iva gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo .Per quanto attiene al principio di proporzionalità, occorre rilevare che esso non osta a che un fornitore che partecipa ad una frode sia obbligato ad assolvere a posteriori l’iva sulla cessione intracomunitaria che ha effettuato, purché il suo coinvolgimento nella frode costituisca un elemento determinante da prendere in considerazione in occasione dell’esame della proporzionalità di un provvedimento nazionale….Tali principi, infatti, non possono essere validamente invocati da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune iva”.
[2] 102 Cfr.. P.Cetone, “Luci e ombre del “ruling” intra-europeo sull’Iva , in Corr.trib.,2016, pag,598 ss.;M.Gabelli, M.C.Porello, “La revisione della disciplina degli interpelli”, cit., 59-60.
[3] si richiede che la domanda sia completa con tutte le informazioni giuridiche ad esso attinenti.
Le Note Informative si possono trovare su quest’indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/c br_info_notice-to –the-public_it.pdf.
[4] Cfr. Provv.29 dicembre 2015, n.165827.Cfr. A.Furlan, A.Orioli, “il nuovo “Cross Border Ruling” per l’Iva, in “Fisc.comm.int.,2016, 23 ss, e Cfr. Dottrina commentata da Antonio Viotto, pag.869.