In memoria ad Antonio Gelsomino
Saturday, December 21, 2024

Tipologie di interpello - La procedura unificata per gli interpelli

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE

 

Tipologie di interpello

 

 La procedura unificata per gli interpelli     

                                                

 Il D.lgs.n.156/2015 include l’unificazione delle procedure degli interpelli con lo scopo di superare i vecchi problemi nel caso in cui l’inquadramento del quesito in un area diversa comportava il rifiuto dell’istanza, con l’invito a riproporre l’interpello. Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.9/E/2016 nel caso della sussistenza della possibile duplice classificazione dell’interpello, si accerta che la formula silenzio-assenso si estende nel maggior termine tra queste due discipline e le risposte hanno un arco temporale di 90 giorni e altri di 120 giorni[1]. L’unificazione delle procedure ha come oggetto i regolamenti procedurali degli enti impositori, la disciplina dell’interpello all’Agenzia delle entrate, gli interpelli inammissibili, il momento limite iper quanto riguarda la presentazione delle istanze, i termini per la risposta includendo il silenzio assenso e gli effetti della risposta e la non impugnabilità delle stesse, con delle nuove regole comuni per tutte le istanze di interpello previste dall’art.11 della legge 212/2000. Gli aspetti procedurali del Provvedimento[2] presentano delle novità operative comuni a tutte le istanze di interpello a seguito del riordino della disciplina.L’art.8 del D.lgs.24 settembre 2015,n.156, sulla disciplina degli interpelli, e in seguito “Il Decreto”, prevedono una unificazione delle modalità di presentazione delle istanze, di individuazione degli Uffici che prendono in carico le istanze e quelli che si occupano delle risposte, rispettando le regole procedurale e le modalità di comunicazione.

Per le istanze rivolte alle dogane includendo anche i monopoli, si mantiene il mezzo di comunicazione sul sito internet contenente delle regole previgenti, come specificato nella circolare n.25/D e il D.M.N.209 del 2001[3] . L’istanza di interpello è redatta in forma libera, esente da bollo e deve essere presentata all’ufficio competente mediante la consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, invio attraverso la Pec, per i soli contribuenti non residenti che non hanno nominato un domiciliatario nel territorio dello Stato si presenta l’istanza attraverso mezza posta elettronica ordinaria come presente nella Circ.1 Aprile 2016 n.9/E.

Risulta chiaro che i soggetti legittimati sono i contribuenti, anche non residenti, anche “coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti” e anche quelli che sono sostituti e responsabili d’imposta con unica condizione che l’istanza riguarda casi concreti e personali.  Quindi tale condizione è espressione di un principio comune per tutte le istanze di interpello e il processo deve essere finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera degli interessi del soggette come presente nella circ.1 aprile 2016 n.9/E, pag.24. Le considerazioni fatte qui sopra valgono per tutte le istanze dell’interpello che sono caratterizzate da “difetto di personalità”. Un altro aspetto importante che è necessario tenere in considerazione per garantire una maggiore e migliore uniformità della disciplina si riferisce alla competenza degli uffici che ricevono le istanze di interpello. Si individua la regola generale attraverso cui la competenza appartiene alle Direzioni Regionali, con eccezione le deroghe contenute nel Provvedimento. Il legislatore introduce questa novità e i motivi, dal punto di vista operativo, consistono, da una parte, nel fatto che ci sono tanti vantaggi in quanto riguarda economia della procedura e dall’altra parte la procedura diventa più snella e si alleggerisce con l’introduzione del fatto che le istanze possono essere immediatamente accolte dagli Uffici competenti per la risposta.

Esiste una regola speciale che riguarda l’imposta ipotecaria sugli atti non traslativi, le tasse ipotecarie e i tributi catastali e anche gli interpelli qualificatori per i quali la competenza appartiene alla Direzione Regionale dove si trovano Uffici che devono applicare la norma tributaria. I soggetti legittimati, “contribuenti speciali”[4] si devono rivolgere alla Direzione Centrale Normativa nei casi che si riferiscono ai tributi erariali e alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare per gli atti non traslativi, tasse ipotecarie e i tributi catastali come presente nel Provvedimento: “Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali sono presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante; le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di cui all’art.11, comma 1, lett.a della legge 27 luglio 2000, n.212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello”. Con riguardo alla procedura di unificazione per le istanze di interpello vengono superati i precedenti orientamenti per la presentazione delle istanze; ad esempio, in tema di interpello relativo alle società non operative, essa doveva essere presentata con molto anticipo per ottenere una risposta dall’Amministrazione Finanziaria nei termini previsti per la dichiarazione.  L’introduzione dell’anticipazione della data d’interpello rispetto al termine finale può essere considerata un inizio delle attività di controllo e in questo caso il contribuente trae beneficio dall’essere formalmente a conoscenza, e “da questo momento l’interpello diventa inammissibile per la questione oggetto della verifica”[5].Una della novità delle nuove regole comuni per le istanze d’interpello consiste nel fatto che tutte le istanze sono state ricondotte nell’ambito dell’art.11 dello Statuto del contribuente, consentendo l’omogeneizzazione della disciplina. La circolare ricorda anche i tempi di risposta a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, ridotti grazie alle Legge delega e consiste in 90 giorni dalla ricezione dell’istanza per gli interpelli ordinari (al posto dei 120 giorni prima) e per tutte le altre tipologie di interpello il termine resta fermo a 120 giorni (Circ.1 aprile 2016, n.9/E pag.38). Un altro aspetto importante per la procedura di unificazione consiste nella conferma della regola silenzio-assenso applicabile a tutti i tipi di interpelli, già prevista nell’art.11 dello Statuto, ma il nuovo comma 3 della citata disposizione recita che “Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente” (Circ. 1 Aprile 2016, n.9/E pag.39). Per quanto attiene agli interpelli inammissibili, il contribuente deve attenersi ad alcune regole, a pena di inammissibilità del quesito e si presentano quando non sussistono condizioni di obiettiva incertezza, nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria ha “compiutamente “fornito la risposta per fattispecie presentate, attraverso atti pubblicati, ai sensi dell’art.5, comma 2 dello Statuto del contribuente, “sia sotto forma di circolari che di risoluzioni”[6], riferito all’interpello ordinario o qualificatorio. Come previsto nella Circolare 1 aprile 2016 , n.9 e commentato da Raffaele Rizzardi in “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1709, si dispone che i motivi di inammissibilità sono presenti quando “ il quesito non indica al momento dati identificativi del contribuente e la circonstanziata e specifica descrizione della fattispecie”; quando la risposta viene data dopo la scadenza della dichiarazione o dell’adempimento cui si riferisce al riguardo; quando l’istanza riguarda la stessa questione per la quale il contribuente ha già ricevuto una risposta in merito, salvo che vengano presentati elementi di fatto o diritto non rappresentati in precedenza; quando l’istanza riguarda altri ambiti di competenza come ad esempio il ruling 38 internazionale, l’adempimento collaborativo o l’interpello per i nuovi investimenti e quando l’interpello non viene regolarizzato entro 30 giorni dalla richiesta da parte degli Uffici di integrazione i dati mancanti[7]. Il paragrafo 4.3.1 della Circolare dell’1 Aprile 2016 pone importanza sulla continuità nel tempo della “condizione d’inammissibilità nel tempo legata alle attività di controllo” e come esempio prendiamo una partecipazione in regime CFC (art.167 del Tuir).

La verifica della dichiarazione in questa fattispecie preclude la presentazione di una istanza preventiva per annualità non ancora scaduta.  La Circolare afferma che i consumatori finali non sono legittimati a presentare istanze di interpello, “in quanto non sono contribuenti, ma solo destinatari della rivalsa (che costituisce un rapporto di diritto civile)” e in questo caso le liti sono di competenza della magistratura ordinaria e non di quella tributaria. Sono incluse come inammissibili i quesiti presentati dalle associazioni di categoria o dai professionisti per conto dei loro associati o clienti, poiché per presentare un’istanza di interpello si deve riferire ai casi concreti e personali[8].    Il legislatore non ha voluto escludere del tutto le istanze di inammissibilità e dà una possibilità in quanto prevede che l’amministrazione finanziaria possa comunque rispondere, ma solo nell’ambito della consulenza giuridica generale, che di norma si formalizza attraverso le circolari. (Come commentato in Corriere Tributario 22/2016 da Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” pag.1709). Per quanto riguarda la non impugnabilità delle risposte, (art.6 del Decreto) il legislatore ha introdotto la norma che vieta di impugnare le risposte agli interpelli interpretativi o qualificatori, agli interpelli probatori[9] e anti-elusivi; vale a dire in tutte quelle situazioni in cui il contribuente è libero di scegliere se presentare o meno l’istanza. Nel caso di interpello disapplicativo la norma prevede una impugnazione alla risposta negativa attraverso un ricorso all’atto impositivo. Il caso più ricorrente riguarda il rapporto delle perdite nelle operazioni di fusione, per il mancato rispetto del test di vitalità o per un importo eccedente il patrimonio netto.  In conclusione, nessuna impugnazione è ammessa contro le declaratorie d’inammissibilità delle istanze di interpello, in quanto non si riconducono ad un atto impositivo.

 

 

Andrea Melania Dott.ssa DUMITRU

UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE «UNINETTUNO»

Facolta’ Di Giurisprudenza

DIRITTO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO E NUOVE TECNOLOGIE              

ELABORATO FINALE IN DIRITTO TRIBUTARIO                                                 

IL DIRITTO D’INTERPELLO                                                              

Statuto del contribuente presente nell'art 11 della legge 212/2000 come modificato dall'art 156/2015

Anno accademico 2020/2021

 

 

[1] Cfr.  Raffaele Rizzardi nella “La procedura unificata per gli interpelli” pag.1707.

[2] Cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 contenete le nuove disposizioni procedurali che si applicano alle istanze correttamente presentate a partire di questa data.

[3] Cfr Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1707

[4] come commentato Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1708. Cfr Circ. 1 aprile 2016, n.9/E.

[5] Cfr Circ. 1 aprile 2016, n.9/E, cfr. Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1710.

[6] Cfr Circ. 1 aprile 2016, n.9/E , cfr. Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1708.

[7] Cfr. Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1709; Cfr Circ. 1 aprile 2016, n.9/E

[8] come chiarito da Raffaele Rizzardi “La procedura unificata per gli interpelli” Corr.Trib. 22/2016 pag.1711; Cfr Circ. 1 aprile 2016, n.9/E.

[9] Ricordiamo che interpelli probatori è richiesto l’obbligo assistito da specifica sanzione o una menzione nella dichiarazione dei redditi, sia nel caso in cui non sono stati presentati sia nel caso di risposta negativa .Cfr. come chiarita in R.Rizzardi,op.cit.

 

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