L'emancipatio
Il caso classico della capitis deminutio minima è anche costituito dall’emancipatio, per mezzo della quale il pater familias “libera” volontariamente dalla sua patria potestas il filius, con l’applicazione della norma prevista nelle XII tavole, già in precedenza esaminata, “ si pater filium ter venum duit, filius a patre liber est” l’estromissione del filius, a volte anche per motivi economici a favore del filius stesso, si pone in essere fingendo di vendere mediante mancipatio per tre volte consecutive ad una persona di fiducia, che dopo le prime due emancipazioni lo manomette e dopo la terza lo rimancipa al pater familias ma, estinta la patria potestas a causa delle tre vendite, il padre naturale non compra più il figlio come tale, bensì come in causa mancipii, e manomettendolo ne rimane patrono con diritti e doveri di chi manomette uno schiavo, anche se non lo riduce mai in stato di schiavitù.
Il filius infatti, anche se liberato dalla potestà paterna originaria, rimane sempre in mancipio del terzo acquirente, con la conseguenza che una successiva manumissio lo rende libero e quindi sui iuris*.
Le XII tavole parlano di filius, ritendosi di conseguenza sufficiente per l’emancipazione della figlia e dei nipoti una sola vendita, con successiva remancipatio e manumissio. Successivamente una costituzione dell’imperatore Anastasio (C. 8,48,5, a. 502) ammise l’emancipatio per re scriptum principis, mentre con Giustiniano si abolì la classica procedura dell’emancipatio e si consentì di emancipare i figli mediante dichiarazioni ricevute dall’autorità giudiziaria.
L’istituto dell’emancipatio, comunque ed in ogni epoca, fu rimessa alla libertà di azione del pater: nel periodo classico non si teneva conto della volontà dell’emancipato, ma con il passare del tempo si richiese anche il consenso all’emancipato uscito dall’età dell’infanzia.
- Salvatore Terranova - Noto
*Cfr. Serrao F., “Diritto privato ecc….”, op. cit. p. 213 e ss.: l’asservimento permanente ad un terzo può avvenire anche in riduzione a schiavitù, in tutti quei casi in cui il figlio per la libertà a causa di un evento estraneo alla volontà del padre, così come ad es, quando il figlio ruba viene di conseguenza assegnato al derubato.