Contenuto patrimoniale della patria potestas
La patria potestas includeva, fra le proprie facoltà, anche il potere economico sui propri sottoposti: indistintamente pertanto tutti coloro che erano assoggettati alla patria potestas, giuridicamente erano considerati una longa manus del pater, con l’ovvia conseguenza che tutto ciò che veniva acquistato dai figli o dagli schiavi ricadeva di diritto nella sfera giuridica del pater familias.
Questo accadde sicuramente fino all’epoca di Gaio, il quale ci tramanda: “tutto ciò che i figli che abbiamo in nostra potestas acquistano tramite mancipatio o traditio o per altra qualsivoglia causa, è acquistato da noi; infatti chi è sotto la nostra potestas non può avere nulla di suo”.
Qualsiasi diritto patrimoniale, indifferentemente acquisito ( diritti reali, eredità, crediti), ricade automaticamente nel patrimonio del pater familias, perché i membri di una famiglia, alieni iuris, “nihil suum habere possunt”, non hanno cioè alcun tipo di capacità patrimoniale perché accentrata in capo al pater familias in virtù della patria potestas.
Il figlio di famiglia non poteva essere titolare di diritti patrimoniali, anzi il figlio stesso costituiva uno strumento di acquisto a vantaggio del padre, l’unico che, grazie alla patria potestas, poteva divenire proprietario della cosa o titolare del diritto.
Il pater acquisiva ma non rispondeva per le eventuali alienazioni eseguite dal filius, in quanto qualsiasi debito dallo stesso contratto risultava essere privo di ogni effetto giuridico nei confronti del pater, eccetto che per i casi che davano luogo alle adiecticiae qualitis.
Nell’età imperiale il filius avrebbe potuto contrarre obbligazioni per contratto e l’azione poteva essere intentata contro il figlio direttamente: in ogni caso la sentenza che condannava il figlio non si sarebbe potuta applicare se non nel momento in cui la patria potestas del padre fosse cessata.
Pertanto se da una parte il pater familias accentrava il patrimonio della familia, dall’altra non assumeva, in linea di massima, nessun tipo di responsabilità per i debiti contratti dai suoi sottoposti, ad eccezione di quelli derivanti ex delicto, di cui rispondeva personalmente, ma come si è già detto prima anche in questo caso esisteva il diritto da parte del pater di cedere il proprio sottoposto ed addirittura predisporre la massima pena punitiva consistente nella pena capitale.
Solo in determinati casi il pretore concesse, ad eventuali terzi contraenti con persone alieni iuris di poter convenire in giudizio il pater familias con azioni che aggiungevano, alla responsabilità del membro di famiglia che si fosse reso responsabile in primis, anche la responsabilità del pater.
- Salvatore Terranova - Noto