LE ATTRIBUZIONI AFFERENTI ALLA FUNZIONE ESECUTIVA
Nella forma di governo parlamentare voluta dai costituendi italiani, fondata sul ruolo determinante dei partiti politici, che secondo lโart 49 della Costituzione concorrono alla determinazione della politica nazionale, e sul raccordo tra Parlamento e Governo ai fini della determinazione dellโindirizzo politico, la posizione del Presidente della Repubblica assume dei connotati che la differenziano notevolmente tanto dal Capo dello Stato dello Statuto Albertino quanto dai presidenti delle forme di governo presidenziali(1).
Secondo lโart.5 dello Statuto Albertino il Re era titolare del potere esecutivo ed il capo supremo dello Stato, inoltre conformemente alย principio monarchico, personificava lo Stato e costituiva la fonte di legittimazione di tutti i poteri statali.
A sua volta nei regimi ad ispirazione presidenziale, il Presidente si pone al vertice dellโesecutivo ed รจ dotato di effettivi poteri di direzione politica.
Viceversa nellโordinamento italiano il Presidente della Repubblica non costituisce la fonte di legittimazione dei diversi poteri, ma รจ uno tra i poteri dello Stato; dallโaltro รจ un potere distinto da quello esecutivo: autonomo, quindi, dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo esprime ed estraneo allโesercizio di attivi poteri di direzione politica.
Il Presidente della Repubblica non puรฒ essere considerato un organo nuovo, dal momento che i precedenti legami con il Capo dello Stato appaiono significativi, specie per quanto concerne lโelenco delle competenze attribuitegli dallโart.87 della Costituzione(2).
Il ruolo del P. d. R. รจ caratterizzato da un ampio ventaglio di attribuzioni connesse alla funzione esecutiva; nellโambito della funzione esecutiva il Presidente eredita infatti un piรน ampio ruolo del passato che si caratterizzava per lโappartenenza del potere esecutivo al Re, Capo dello Stato monarchico.
La continuitร fra la forma di governo statutaria e quella della Costituzione repubblicana e, in questo quadro, fra la figura del Re e quella del Presidente della Repubblica emerge dunque sufficientemente nitida dai lavori della Costituzione ma si tratta di una continuitร relativa trattandosi di due figure le cui attribuzioni sono attribuite dallo Statuto al Re (1848) e dalla Costituzione al Presidente(3) (1948).
Lโart.89, co. 1, Cost. stabilisce che โNessun atto del Presidente della Repubblica รจ valido se non รจ controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilitร โ.
Tuttavia la controfirma non ha un significato univoco, ma รจ uno strumento โpolifunzionaleโ destinato ad assumere un valore differenziato a seconda della effettiva provenienza dellโatto. Quindi il termine โMinistri proponentiโ va inteso come โMinistri competentiโ, non essendo sempre necessaria una proposta ministeriale e seguendo questo criterio, si possono distinguere tre categorie di atti:
- atti che il Presidente compie su proposta o su deliberazione di altri organi rispetto ai quali la firma presidenziale assume la funzione di controllo di legittimitร (e talvolta di merito), mentre la controfirma sta ad indicare la reale provenienza dellโatto;
- atti di iniziativa presidenziale o sostanzialmente presidenziali rispetto ai quali รจ la controfirma del Ministro โcompetenteโ, non trovandoci di fronte, in questo caso, ad una proposta ministeriale, a svolgere una funzione di controllo della legittimitร formale dellโatto e di attestazione della sua provenienza dal Capo dello Stato;
-ย ย ย atti assolutamente complessi o duumvirali (4), nei quali firma e controfirma attestano la collaborazione tra Capo dello Stato e Governo e la confluenza delle rispettive volontร nel compimento dellโatto(5).
Nei confronti delle attribuzioni propriamente riconducibili alla funzione esecutiva del Governo la regola della controfirma si dispiega pienamente in tutti i suoi aspetti : gli atti sono imputabili alla responsabilitร del Ministro che ne avanza la proposta, o dellโintero Governo, se la proposta proviene dal Presidente del Consiglio, o รจ stata deliberata dal Consiglio dei Ministri, ed il P. d. R. effettua su di essi unโattivitร di controllo(6).
Lโart. 87 Cost. propone una serie di attribuzioni strettamente connesse alla funzione esecutiva, e riconducibili a quattro ordini di competenza : le relazioni internazionali (8ยฐ co.), il potere militare (9ยฐ co.), la nomina dei funzionari dello Stato (7ยฐ co.) e il conferimento delle onorificenze (12ยฐ co.).
Nei lavori preparatori del 7ยฐ co. si discusse animatamente circa lโestensione del potere presidenziale di nomina dei funzionari statali ed infine si adottรฒ la formula attuale che riserva alla legge la funzione di determinare in modo specifico i casi nei quali la nomina dei funzionari dello Statoย debba avvenire mediante decreto presidenziale previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro competente.
Si nota che solitamente la nomina dei funzionari dello stato da parte del P. d. R. รจ limitata ai gradi piรน elevati dellโamministrazione, anche perchรฉ si tratta generalmente di funzionari scelti in base a criteri politici ed ampiamente discrezionali(7) ; per i restanti gradi anche per ragioni di semplicitร procedurale, la nomina avviene mediante atto del Ministro competente; dโaltronde la formula adottata dal costituente attribuisce al legislatore la piรน ampia facoltร di scelta al riguardo.
Lโatto presidenziale di nomina rientrerebbe tra quelli definiti di indirizzo governativo(8) , in quanto atto adottato su proposta del ministro competente in strettaย applicazione del procedimento previsto dallโart. 89; la nomina in oggetto, quindi, esprimerebbe e concretizzerebbe la politica governativa.
Essa potrebbe tuttavia essere classificata, come funzione presidenziale vincolata, tra le competenze che il Presidente della Repubblica dovrebbe esercitare quando si verificassero i presupposti indicati dalla legge riservandosi esclusivamente il compito di accertare la legittimitร e lโimparzialitร dellโatto.
Nello stesso senso tale atto รจ classificato tra quelli formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi, rispetto ai quali il Presidente della Repubblica svolgerebbe solamente laย funzione di controllo di legittimitร e limitatamente, di merito, senza poter rifiutare la sottoscrizione del provvedimento nel caso in cui lโorgano governativo, invitato a riesaminare lโatto, insistesse nel chiederne lโadozione(9).
Taluno considera la nomina in questione come atto sostanzialmente amministrativo rientrante nella sfera di competenza del Governo.
Nellโart. 87, co. 8ยฐ si attribuiscono al Presidente della Repubblica particolari e rilevanti competenze in materia di diritto internazionale(10).
Ciรฒ avviene in quanto il Presidente della Repubblica รจ considerato quale organo naturale di rappresentanza dello Stato, configurato unitariamente nei rapporti con gli altri Stati; va notato che, a differenza di quanto prescritto nellโart. 5 dello Statuto, che conferiva al Re generale ed autonoma competenza in materia di relazioni internazionali, nel vigente testo costituzionale il potere presidenziale รจ limitato alla dichiarazione verso lโesterno della volontร dello Stato, normalmente formata da organi diversi.
Lโanalisi dellโ8ยฐ co. puรฒ essere distinta in due parti : la prima concernente lโaccreditamento ed il ricevimento degli agenti diplomatici, la seconda attinente alla ratifica dei trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere, se prevista (art.80 Cost.).
Relativamente alla prima parte, si rileva in dottrina che nellโinterpretazione di essa si deve tener conto delle norme di diritto internazionale.
Secondo le suddette norme il C. d. S. ha la funzione di accreditare e ricevere due distinte categorie di agenti diplomatici : a) gli ambasciatori ed i nunzi apostolici; b) gli inviati straordinari, i ministri plenipotenziari e internunzi.
Circa il termine di ratifica รจ opinione prevalente in dottrina che esso vada inteso in senso lato, comprendendovi non soltanto lโatto formale che segue la sottoscrizione del trattato da parte dei plenipotenziari, ma anche le altre forme di stipulazione di trattati denominate accessione, adesione, accettazione, approvazione e cosรฌ via.
Ugualmente anche il termine trattato dovrebbe essere interpretato in senso estensivo(11) , includendovi qualsiasi atto normativo internazionale, sia esso bilaterale o multinazionale, e quindi anche le convenzioni, gli accordi, i protocolli ecc.
Vi รจ chi ritiene che la ratifica non sia potere proprio del Presidente della Repubblica ; essa infatti segue lโautorizzazione delle Camere oppure completa il potere governativo di stipulare trattati.
Il conferimento delle onorificenze รจ definito atto di prerogativa presidenziale, sebbene la funzione esercitata dal Presidente della Repubblica sia meramente formale, dato che la concessione e la revoca delle onorificenze sarebbe in realtร attribuzione propria del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti; difatti lโatto presidenziale in oggetto sarebbe in genere conforme alla proposta governativa.
Probabilmente la sopra indicata definizione รจ dovuta al ricorso di quanto avveniva sotto il vigore dello Statuto, quando perรฒ la concessioneย delle onorificenze e la stessa creazione degli ordini cavallereschi erano in senso proprio di prerogativa regia, in quanto adottati autonomamente dal Re.
Anche se la Costituzione non lo prevedeva espressamente che al Presidente della Repubblica spetta unicamente conferire onorificenze, ma non ordini cavallereschi, i quali, invece, devono essere istituiti per legge(12).ย ย ย ย ย ย ย ย ย
Il conferimento delle onorificenze, volto ad attestare benemerenze sociali dellโindividuo, costituisce istituto ben diverso dal riconoscimento dei titoli nobiliari espressamente non consentito dal XIV disp. trans. e fin. del testo costituzionale.
Lโonorificenza(13)ย ha carattere personale, non si trasmette ereditariamente, รจ legata allโaccertamento di meriti individuali e non attribuisce particolare status giuridico(14) .
I requisiti per poter essere insigniti di una onorificenza dellโOrdine โAl Merito della Repubblica Italianaโ sono :
- aver acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dellโeconomia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attivitร svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonchรฉ per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.ย ย ย I gradi onorifici dellโOrdine โAl Merito della Repubblica Italianaโ sono :
- Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce. Per altissime benemerenze puรฒ essere eccezionalmente conferita ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone(15) .ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย
Salvatore Dott. Carlone
1 La Forma di Governo Presidenziale รจ adottata, come detto, negli Stati Uniti dโAmerica La Costituzione Americana adottรฒ, nel 1787, la Forma di Governo Presidenziale, รจ quella che fu adottata (una volta che essi si erano resi indipendenti) nel sistema tuttora vigente in quel paese. Dovendo fondare un nuovo stato, i costituenti americani presero come modello la forma di governo in quel momento vigente in Inghilterra, facendo cosรฌ propri in modo rigoroso i principi della separazione dei poteri e sostituendo, al sovrano, un Presidente eletto direttamente dal popolo. La Forma di Governo Presidenziale si presenta di tipo dualistico, giacchรฉ il potere esecutivo e il potere legislativo sono entrambi eletti direttamente dal popolo, sono affidati a due organi separati e del tutto indipendenti tra loro, ed entrambi forniti di una propria autonoma legittimazione democratica.
2 Rolla Giancarlo Il sistema Costituzionale italiano Lโorganizzazione costituzionale dello Stato pp313,314, Giuffrรจ Editore 2010
3 Carlo Fusaro Il Presidente della Repubblica Soc.Ed.Il Mulino, Bologna 2003 p57
4ย atti duumvirali o a partecipazione complessa eguale sono quegli atti il cui contenuto รจ deciso di comune accordo dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
5 L.Pegoraro A.Reposo A.Rinella R.Scarciglia M.Volpi Diritto Costituzionale e Pubblico G.Giappichelli Editore Torino 2009 Cap 7 p305
6ย ย ย Digesto delle Discipline Pubblicistiche vol. XI Utet 1996 p. 469
7 Sandulli, Scritti Carnelutti, IV, p. 238
8 In diritto l'attivitร di indirizzo politico o di governo รจ quella svolta dagli organi costituzionali dello stato e consistente nella formulazione delle scelte con le quali si individuano i fini che lo stato intende perseguire in un determinato momento storico attraverso l'attivitร amministrativa. Gli atti giuridici nei quali si estrinseca l'attivitร di indirizzo politico sono detti atti politici.
9 Martines Diritto Costituzionale, Giuffrรจ Editore, p. 542
10 Il Diritto internazionale, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), รจ quella branca del diritto che regola la vita della comunitร internazionale. Puรฒ essere definito come il diritto della Comunitร degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti interni. Meno corretta la definizione di diritto del rapporto tra stati, perchรฉ se รจ vero in senso formale che รจ posto in essere tra i vari Stati, in senso materiale non รจ sempre indirizzato ai rapporti tra questi ma puรฒ anche incidere all'interno delle comunitร .
11ย Lโinterpretazione nella teoria generale del diritto puรฒ essere definita come lโattivitร volta a chiarire il senso e la portata di una norma giuridica.Per quanto riguarda i trattati, Treves la definisce come:
โโฆla determinazione del significato da attribuire alle espressioni utilizzate dalle parti nel testo di un trattatoโฆโ
12 La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non contiene alcuna definizione di questo concetto.
13ย Balladore Pallieri, Diritto Costituzionale, p. 213
14 LโOrdine al Merito fu istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), รจ il primo fra gli Ordini nazionali ed รจ destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione.
15 In diritto si definisce status (in latino 'condizione, posizione, situazione', derivato dal verbo stare, 'star fermo') o stato giuridico la posizione di un soggetto rispetto ad un determinato gruppo sociale, che puรฒ essere l'intera collettivitร o un gruppo minore, dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive. Lo status non รจ di per sรฉ una situazione giuridica soggettiva ma una qualitร giuridica da cui puรฒ derivare l'attribuzione di situazioni giuridiche soggettive (ad esempio, dallo status di cittadino, il diritto di voto e l'obbligo di prestare servizio militare), tra le quali il diritto del soggetto che possiede lo status al godimento e al riconoscimento dello stesso (cosiddetto diritto qualificativo). Lo status puรฒ essere di diritto pubblico (ad esempio, quello di cittadino) o di diritto privato (ad esempio, quello di figlio o di coniuge).