RESPONSABILITA’ PER ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE.
Il distacco e il superamento della logica e delle esigenze della irresponsabilità monarchica si traducono subito nel riconoscere, fuori d’ogni dubbio, la responsabilità della persona del Presidente per gli atti estranei alle funzioni.
Di essi, sia che riguardino la sfera delle sue funzioni private, sia che riguardino attribuzioni e funzioni pubbliche e politicamente rilevanti svolte prima della assunzione del mandato presidenziale, il Presidente può essere chiamato a rispondere, senza che per lui valgano garanzie diverse da quelle che il sistema dispone a favore di ogni individuo.
Una volta che la logica complessiva del sistema e l’espressa formulazione delle disposizioni costituzionali hanno rinunciato alla irresponsabilità, convertendosi alla responsabilità limitata, i limiti non possono che essere quelli univocamente ricavabili dalle nome costituzionali.
Nella disciplina della responsabilità extra – funzioni si rileva una lacuna, che lascia esposto il Presidente alle conseguenze di iniziative arbitrarie o destabilizzanti, e che i costituenti avevano ritenuto di poter risolvere sul piano extra – giuridico*.
Una possibile risposta al problema è suggerita da quella interpretazione che suggerisce di colmare quella lacuna ammettendo che in caso di chiamata di responsabilità del Presidente per fatti estranei alle funzioni debba valere una condizione di improcedibilità della persona del Presidente della Repubblica; essa viene naturalmente a cessare al termine del mandato, quando trova applicazione la sola garanzia della autorizzazione prevista dall’art. 68 della Cost. in relazione alla qualità, di Senatore a vita che l’ex Presidente assume di diritto: e proprio l’esistenza di una garanzia specifica per il periodo successivo al mandato presidenziale, attribuita all’ex Presidente in qualità di componente di un organo collegiale rende ancora più evidente l’incongruenza della assenza di garanzie per il periodo di permanenza nella carica, in quanto titolare di organo monarchico.
Tesi condivisa nella prassi dalla Procura di Roma che ha ritenuto di non poter dare seguito alla denuncia emersa nei confronti del Presidente Scalfaro nel corso delle indagini alla gestione dei fondi riservati al Sisde, «congelando» la sua posizione senza trasmettere gli atti relativi al tribunale dei Ministri.
Quasi nessuno dubita che il Presidente della Repubblica per i reati commessi fuori dall’esercizio delle sue funzioni sia penalmente responsabile come qualunque altro cittadino**.
A meno di non ritenere che il principio della non responsabilità sancito dalla Costituzione abbia “un valore tale da rendere incostituzionale ogni diversa soluzione di diritto positivo”, così è da pensare che il legislatore con la L. 25.01.1962, n. 20, prima, e con L. 10.05.1978, poi, non abbia fatto che confermare il predetto orientamento prevedendo quanto alle modalità con l’art. 8 della legge citata che il Presidente sia perseguibile anche durante il settennato e che non occorra l’accusa parlamentare per i reati da lui commessi***.
Salvatore Dott. Carlone
*Atti Ass. Cost., II Sottocommisione, I sez., 4 - - 1947
**Marchi in Commentario Calamandrei – Levi, II, p. 123
***Crisafulli Lezioni di Diritto Costituzionale, II, p. 459
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